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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Gli aspetti qualitativi da considerare nel giudizio espresso dal revisore sul bilancio

Obiettivo della revisione è quello di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informativa finanziaria applicabile, ovvero, acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non sia inficiato da errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Al fine di esprimere un giudizio, il revisore è tenuto a valutare l’effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione nonché l’effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio. Infatti, il revisore riconsidera, in accordo con l’ISA Italia 450, la significatività al completamento dell’attività di revisione, quando valuta l’effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile e l’effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio.

La comprensione, la valutazione e le conseguenti azioni successive alla identificazione di un errore non possono essere ricondotte al mero confronto quantitativo tra la significatività determinata in sede di revisione e l’errore individuato in quanto le azioni conseguenti dipendono anche dall’esercizio del giudizio professionale del revisore.

Nella valutazione degli errori, infatti, la significatività di un errore va sempre considerata sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo. Soffermandosi sugli aspetti qualitativi, questi riguardano le caratteristiche peculiari dell’operazione o dell’evento, la cui rilevanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio.

L’aspetto qualitativo dell’errore è di particolare rilevanza perché permette di avere una visione più ampia sulla bontà dei dati e delle informazioni che vengono fornite con il bilancio .

Opportunamente indagato, infatti, permette al revisore di considerare la possibilità che un errore possa essere collegato ad un’ipotesi di frode. Se il revisore identifica un errore, deve valutare se sia indicativo di una frode e, in tal caso, valutarne le implicazioni in relazione ad altri aspetti della revisione.

La natura dell’errore attiene l’importanza dello stesso, anche a parità di importo. Infatti, alcuni errori possono essere valutati come significativi – singolarmente o insieme ad altri errori cumulati nel corso della revisione – anche qualora siano inferiori alla significatività generale per fattori qualitativi.

Tra i possibili fattori che possono incidere sulla valutazione della qualità di un errore si possono elencare – in via esemplificativa ma non esaustiva – i seguenti:

  • considerare se l’errore possa influire sulla conformità a disposizioni normative;
  • l’eventuale alterazione della percezione di un trend significativo nel contesto delle condizioni economiche generali e di settore;
  • errori che permettano alla direzione di ottenere risultati che consentono l’erogazione di bonus o incentivi;
  • errori che attengono a voci che coinvolgono parti correlate;
  • l’individuazione di una carenza informativa che, a giudizio del revisore, impedisce agli utilizzatori del bilancio di ottenere una corretta comprensione della situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società;
  • errori che influiscono sulla conformità delle clausole dei contratti di finanziamento o su altre clausole contrattuali.

La considerazione degli errori cumulati aiuta inoltre nel valutare il bilancio in conformità al paragrafo 13 d) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, che richiede al revisore di considerare se la presentazione complessiva del bilancio sia stata compromessa dall’inserimento di informazioni che non sono rilevanti od ostacolano una corretta comprensione degli aspetti oggetto di informativa.

Il principio di revisione (ISA Italia) 705 tratta della responsabilità del revisore relativamente all’emissione di una relazione appropriata nei casi in cui, nel formarsi un giudizio in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, egli concluda che sia necessaria una modifica al suo giudizio sul bilancio.

Il revisore individua la tipologia di giudizio da esprimere tenendo conto della natura dell’aspetto riscontrato che dà origine alla modifica e dal giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività degli effetti o dei possibili effetti dell’aspetto che dà origine alla modifica sul bilancio:

Figura 1 – ISA 705 “Linee guida ed altro materiale esplicativo”

A cura di Giovanna Barilà – Senior Manager Nexia Audirevi

 

 

Leggi L’Audirevi Talk di Giovanna Barilà “Relazioni Finanziarie Annuali redatte secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) e Principio di revisione SA (Italia) 700B