Le attività di revisione contabile sui dati finanziari richieste per scopi specifici riguardano gli incarichi di audit di un bilancio redatto per scopi specifici (ISA 800 Revised) , ovvero i casi in cui il revisore sia chiamato ad esprimersi su singoli prospetti contabili o specifici elementi, conti o voci (ISA 805 Revised).
L’ ISA 800 (Revised) – Special consideration – Audit of financial statements prepared in accordance with Special purpose framework, tratta delle considerazioni specifiche riguardanti l’applicazione dei principi di revisione per la revisione contabile di un bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi specifici. L’applicazione di tale principio si estende a più ambiti, quali ad esempio:
– situazioni contabili redatte ai fini della determinazione del reddito di impresa secondo criteri fiscali;
– situazioni contabili redatte secondo il principio di cassa;
– situazioni contabili richieste da un’autorità di vigilanza e redatti secondo sue specifiche disposizioni (ad. esempio l’ARERA nell’ambito delle disposizioni per la predisposizione CAS);
– situazioni contabili redatte secondo i criteri di contabilizzazione stabiliti da un contratto.
L’ISA 805 (Revised) – Special Consideration – Audit of Single Financial Statements and specific elements, account or items of a financial statements, tratta delle considerazioni specifiche riguardanti l’applicazione dei principi di revisione per la revisione contabile di un elemento, conto o voce di un prospetto di bilancio redatto secondo un quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale, ovvero con scopi specifici. Tali elementi derivano, generalmente, dal sistema contabile dell’impresa e riflettono eventi e/o operazioni di natura “storica”.
I bilanci con scopi specifici vengono normalmente inquadrati tra quelli redatti nell’ambito di un quadro basato sulla conformità, piuttosto che sulla corretta rappresentazione. Tale distinzione è rilevante nella redazione della relazione di revisione, in particolare per quanto riguarda il paragrafo di espressione del giudizio professionale, che sarà appunto un giudizio di conformità, nel primo caso, e un giudizio di corretta rappresentazione, nel secondo.
In ogni caso il bilancio con scopi specifici deve adeguatamente descrivere nelle note, i principi di redazione adottati e le relative interpretazioni. Inoltre, la relazione del revisore deve indicare gli scopi per i quali è stato predisposto il bilancio e, se necessario, i potenziali utilizzatori (cd. intended users).
Nell’applicare i principi di revisione alla revisione contabile di un bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi specifici, l’obiettivo del revisore è quello di trattare in modo appropriato le considerazioni specifiche relative all’accettazione dell’incarico, alla pianificazione e allo svolgimento dell’incarico nonché alla formazione del giudizio e alla relazione sul bilancio.
Il revisore deve valutare se il quadro normativo sull’informativa finanziaria presenti requisiti previsti dall’ISA 210 per essere considerato accettabile nelle specifiche circostanze, ovvero: i) rilevanza: le informazioni fornite in bilancio sono rilevanti per la natura dell’impresa e per lo scopo del bilancio; ii) completezza; iii) attendibilità: le informazioni fornite in bilancio riflettono, ove applicabile, la sostanza economica degli eventi e delle operazioni e non solamente la loro forma giuridica. Inoltre, danno luogo a valutazioni, presentazioni e informazioni ragionevolmente coerenti, se utilizzate in circostanze simili; iv) neutralità: quadri normativi neutrali contribuiscono alla formulazione di conclusioni non influenzate dalla soggettività del valutatore; v) comprensibilità: i quadri normativi devono consentire la formulazione di conclusioni chiare, accurate e non soggette a differenti interpretazioni.
Nel caso di incarico di revisione di un singolo prospetto di bilancio o di un elemento specifico di bilancio il revisore dovrà valutare se l’applicazione del quadro normativo sull’informazione finanziaria comporti una presentazione che fornisca un’adeguata informativa e che consenta ai destinatari di comprendere sia le informazioni contenute nel prospetto di bilancio o nell’elemento specifico sia l’effetto degli eventi e/o delle operazioni sulle informazioni in essi contenute.
Si rammenta infine che, con riferimento all’argomento oggetto del presente articolo, il Documento di Ricerca Assirevi n. 218R – pubblicato nel novembre 2020 in sostituzione della versione dell’Aprile 2018 – definisce le linee guida per la redazione della relazione di revisione da parte della società di revisione.
Giovanna Barilà