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Redazionale – A cura di Anna Maria Ruggieri | Norme, Dottrine e Professional Standard Nexia Audirevi
Gli impedimenti all’esercizio dello scetticismo professionale a livello di incarico
L’articolo 9 del D.Lgs. 39/2010, definendo lo scetticismo professionale “un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione” ne fa un requisito imprescindibile di atteggiamento mentale per il corretto svolgimento dell’attività del revisore.
Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 220 – Gestione della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio – tenuto conto di tale importanza, esamina in dettaglio gli impedimenti che tale atteggiamento può riscontrare nello svolgimento dell’incarico di revisione.
Vi possono essere due tipologie di impedimenti: impedimenti a livello di incarichi e impedimenti dovuti a “pregiudizi inconsci”, o volontari, del revisore.
Gli impedimenti all’esercizio dello scetticismo professionale a livello di incarico possono far capo a diversi fattori, tra cui:
• Vincoli di budget che possono scoraggiare l’utilizzo necessario di risorse con sufficiente esperienza o tecnicamente qualificate (come, ad esempio, gli esperti) nelle revisioni contabili di imprese in cui ci sia bisogno di competenze tecniche o specifiche per una efficace comprensione, identificazione e valutazione dei rischi e una efficace risposta agli stessi;
• Scadenze ravvicinate, che possono influire negativamente sul comportamento di coloro che svolgono il lavoro come anche di chi si occupa della direzione, della supervisione e del riesame;
• Mancanza di cooperazione, o pressioni ingiustificate imposte dalla direzione, che possono influire negativamente sulla capacità del team di revisione di risolvere aspetti complicati o controversi;
• Comprensione insufficiente dell’impresa e del contesto in cui opera, del suo sistema di controllo interno e del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, che può limitare la capacità del team di revisione di formulare giudizi appropriati e di porsi domande consapevoli sulle asserzioni della direzione;
• Difficoltà nell’avere accesso alle registrazioni contabili, alle strutture dell’impresa, o nel contattare determinati dipendenti, clienti, fornitori o altri soggetti che può influenzare il team di revisione nella scelta delle fonti di elementi probativi e a ricercarli presso fonti più facilmente accessibili;
• Eccessivo affidamento su strumenti e tecniche automatizzati, che può indurre il team di revisione a non valutare gli elementi probativi in modo critico.
Attenzione particolare bisogna prestare ai “pregiudizi inconsci” del revisore che possono impedire l’esercizio dello scetticismo professionale, e quindi la ragionevolezza dei giudizi professionali formulati dal revisore.
Infatti, mentre gli impedimenti a livello di incarico rientrano nella dinamica dello svolgimento degli incarichi e, pertanto, sono di immediata percezione, i “pregiudizi inconsci” agiscono in maniera più subdola e, spesso, neppure il revisore è consapevole che stia agendo sotto il loro effetto. Tra l’altro, questi “pregiudizi” si possono manifestare in svariati modi essendo legati alla sfera emozionale. Di seguito, qualche esempio tra le situazioni più frequenti riscontrate:
• Il pregiudizio di disponibilità, che è la tendenza a dare maggior peso a quegli eventi, o esperienze, di cui si ha un ricordo immediato, o che sono subito disponibili, a discapito di quelli che invece non lo sono;
• Il pregiudizio di conferma, che è la tendenza a dare maggior peso a quelle informazioni che supportano una convinzione già esistente rispetto ad informazioni che la contraddicono o fanno sorgere dubbi al riguardo;
• Il pensiero di gruppo, che è la tendenza a pensare, o a prendere decisioni, come gruppo che scoraggia la creatività o la responsabilità individuale;
• Il pregiudizio per eccesso di fiducia, che è la tendenza a sovrastimare la propria capacità di effettuare accurate identificazioni e valutazioni del rischio o di formulare altri giudizi o prendere altre decisioni;
• Il pregiudizio di “ancoraggio”, che è la tendenza ad utilizzare una informazione iniziale quale punto di riferimento rispetto al quale le informazioni successive sono valutate come inadeguate;
• Il condizionamento dell’automazione, che è la tendenza a preferire gli output generati da sistemi automatizzati, anche laddove il ragionamento umano, o informazioni contraddittorie, facciano sorgere dubbi in merito all’attendibilità o all’idoneità allo scopo di tali output.
Il principio (ISA Italia) 220, offre delle possibili azioni che il revisione, o il team, può intraprendere per attenuare gli impedimenti all’esercizio dello scetticismo professionale a livello di incarico, come ad esempio:
• Prestare attenzione ai cambiamenti nella natura, o nelle circostanze, dell’incarico di revisione che richiedono risorse ulteriori, e attivarsi per ottenerle;
• Nei casi di situazioni complesse, attivarsi affinché siano assegnate all’incarico persone di maggiore esperienza con competenze o conoscenze più ampie o una esperienza specifica;
• Modificare la natura, la tempistica e l’estensione della direzione, della supervisione o del riesame coinvolgendo membri del team di revisione con maggiore esperienza, effettuando maggiore attività di supervisione di persona e con maggior frequenza o con riesami più approfonditi di determinate carte di lavoro quando si tratti di:
– aree di revisione contabile complesse o soggettive;
– aree che presentino rischi per il conseguimento della qualità dell’incarico di revisione;
– aree con un rischio di frode;
– non conformità a leggi o regolamenti, identificate o sospette.
• Definire aspettative in merito al fatto che:
– i membri meno esperti del team di revisione richiedano frequentemente e in modo tempestivo il parere dei membri del team di revisione con maggiore esperienza o del responsabile dell’incarico;
– i membri del team di revisione con maggiore esperienza siano a disposizione dei membri meno esperti del team di revisione per tutta la durata dell’incarico di revisione e rispondano sempre e in modo tempestivo alle loro considerazioni, richieste di consigli o di aiuto.
• Comunicare con i responsabili delle attività di governance qualora la direzione imponga una pressione ingiustificata o si riscontrino difficoltà di accesso alle registrazioni contabili, alle strutture dell’impresa, o a contattare determinati dipendenti, clienti, fornitori o altri soggetti presso i quali si possano ricercare elementi probativi.
Fonte: Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 220 “Gestione della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/areapubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/
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News in evidenza
Documento di ricerca ASSIREVI pubblicato nel marzo 2024, ritorna in questo periodo ad essere più che mai attuale per tutti i colleghi che devono affrontare un incarico di revisione in ambito ETS. Il DdR Assirevi contiene utilissime indicazioni sui procedimenti e le attività da adottare permettendo al revisore di svolgere le procedure di revisione in linea con quanto stabilito dalla normativa di riferimento. Inoltre, il DdR, riporta nell’allegato A, un esempio di lettera di Attestazione redatta secondo le norme di legge italiane (OIC 35 – ITA GAAP).
Si ricorda che sul sito MEF sono state pubblicate le note di chiarimento in ordine alla formazione in materia di rendicontazione e attestazione della sostenibilità.
Pertanto, il MEF, chiarisce che: Ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 125/2024 “Disposizioni transitorie”, gli iscritti al Registro entro la data del 1° gennaio 2026, che intendano presentare l’istanza per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, devono aver maturato all’atto della presentazione di tale domanda almeno cinque crediti formativi in materia di sostenibilità.
Al riguardo, si chiarisce che, stante la natura abilitativa della formazione svolta in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità nel periodo transitorio (anni 2024 e 2025), la maturazione dei cinque crediti previsti dalla norma deve intendersi “una tantum”, e quindi nel corso del 2024 o del 2025. Ai fini dell’abilitazione, resta esclusa la possibilità di frazionare i crediti richiesti ripartendoli tra le due annualità.
MEF – Revisione – Comunicazione del 28 gennaio 2025
Entrata in vigore a regime dei principi professionali sulla gestione della qualità ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2, nonché del principio professionale di revisione aggiornato ISA (Italia) 220
I revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, sono tenuti ad applicare i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e ISA (Italia) 220 aggiornato preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per l’ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220.
Il Documento di studio affronta il processo aziendale di implementazione dei fattori ESG che si avvia anteriormente alla fase di rendicontazione; l’analisi si focalizza su quanto avviene prima della redazione del documento chiamato “relazione di sostenibilità”.