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Redazionale – A cura di Martino Cito – Partner Nexia Audirevi Audit & Assurance e Responsabile Audirevi Scuola

Revisori della sostenibilità: nuove regole e abilitazioni per i revisori legali

Con l’emanazione del D.Lgs. n. 125/2024, che ha recepito la Direttiva UE 2464/2022 è stata introdotta nel nostro ordinamento la rendicontazione di sostenibilità. Lo stesso Decreto ha, inoltre, apportato integrazioni e modifiche al D.Lgs. n. 39/2010, relativo alla revisione legale dei bilanci. Si è introdotta la figura del revisore legale della sostenibilità. Con l’introduzione del comma 1-bis, all’interno dell’art. 6, D.Lgs. n. 39/2010, si è demandato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob, l’emanazione di un Decreto di regolamentazione del contenuto, delle modalità e dei tempi di trasmissione delle domande di abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Con D.M. 19 febbraio 2025 (pubblicato sulla G.U. n. 51/2025) ne è stata data progressiva attuazione.

Le norme dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
Le modifiche al D.Lgs. n. 39/2010
Come noto, dal 25 settembre 2024, sono vigenti nel nostro ordinamento le disposizioni relative alla rendicontazione della sostenibilità. Le stesse sono state introdotte a cura del D.Lgs. n. 125/2024, pubblicato sulla G.U. n. 212/2024.
Le integrazioni normative hanno avuto a oggetto tutti gli aspetti occorrenti all’introduzione della “revisione di sostenibilità” all’interno del D.Lgs. n. 39/2010, quali:
Art. 10-sexies: attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità;
Art. 11: principi di revisione e attestazione della conformità;
Art. 13: Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico, risoluzione del contratto;
Art. 14-bis: Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
Art. 20-bis: Controllo della qualità sull’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Si va, pertanto, dall’introduzione di tutte le nuove definizioni occorrenti, come quelle relative alla “attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità”, alla “relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità”, passando dalla definizione di “rendicontazione di sostenibilità” e arrivando a quella di “revisore della sostenibilità”.
Il “revisore della sostenibilità”, è:
«il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni del suddetto Decreto legislativo».

Le disposizioni relative alla abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
Il Decreto attuativo
Con D.M. 19 febbraio 2025 (pubblicato sulla G.U. n. 51/2025) il MEF ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 6, comma 1-bis, D.Lgs. n. 39/2010.
Sono state previste 2 differenti fasi, per l’invio delle domande di abilitazione all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, riservate ai destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 125/2024, ovvero ai revisori iscritti al registro dei revisori legali entro la data del 1° gennaio 2026.
Quest’ultimi sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, purché abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e producano domanda di abilitazione.

Il D.M. ha introdotto, inoltre, le disposizioni relative alla disciplina di abilitazione a regime per tutti coloro che non rientrano o che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie.

La prima fase, iniziata dal 4 marzo 2025 (data di entrata in vigore del Decreto) si è conclusa il 30 settembre 2025.

Come indicato sul sito del MEF, dal 1° ottobre 2025 «NON SARANNO PERTANTO CONSIDERATE VALIDE LE ISTANZE “FASE 2” INVIATE CON LA MODULISTICA E CON LE MODALITÀ DI PAGAMENTO INDICATE NELLA “FASE 1”».

Dal 1° ottobre 2025 è iniziata la seconda fase che prevede la possibilità di presentare la domanda di abilitazione da parte di coloro che hanno maturato i crediti formativi previsti e presentino idonea domanda.

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le disposizioni relative alla disciplina di abilitazione a regime per tutti i revisori iscritti dal 1° gennaio 2026 e per tutti colori che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie ovvero non abbiano maturato i crediti formativi previsti entro il 31 dicembre 2025.

I crediti formativi rilevanti ai fini della richiesta di abilitazione: le circolari del MEF
Con riferimento alla tipologia e alla quantità di crediti formativi occorrenti per la presentazione della domanda di abilitazione alla “revisione della sostenibilità” si deve far riferimento a quanto disposto dalla circolare MEF n. 37/2024.

La circolare apporta ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro indicando quali sono gli obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità.

Con precedente circolare n. 12/2024, erano state date istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro relative al triennio formativo 2023-2025.
Si segnala l’importanza di quest’ultima in quanto in essa sono state anticipate le disposizioni in ambito formativo relative all’introduzione delle Disposizioni sulla Rendicontazione della Sostenibilità e il relativo obbligo di revisione.
Per suo tramite è stato ampliato il programma formativo per l’anno 2024 mediante l’inserimento, nel programma annuale di aggiornamento, di un apposito gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera “D”, denominato “Rendicontazione di sostenibilità” e articolato sulla base delle materie indicate dalla Direttiva Audit (Direttiva UE 2006/43/CE).

Ritornando alla circolare MEF n. 37/2024, in essa viene previsto che:
«i revisori iscritti anteriormente alla data del 1° gennaio 2026, che intendano svolgere anche il lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono considerati abilitati a tale ulteriore attività purché abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e producano domanda di abilitazione».

Passaggio fondamentale per la classificazione della tipologia dei crediti occorrenti e della loro maturazione è quello relativo al chiarimento fornito dalla circolare n. 37/2024, per tali finalità ovvero che:
1. «tutti gli argomenti elencati nel citato gruppo D) del programma annuale 2024 e indicati come non caratterizzanti la revisione legale, devono intendersi caratterizzanti ai fini degli obblighi formativi sulla rendicontazione di sostenibilità»;
2. «per gli anni formativi 2024 e 2025, gli iscritti al registro che intendano presentare istanza finalizzata all’abilitazione al rilascio dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, dovranno aver maturato almeno 5 crediti annuali sulle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell’istanza» essendo poi specificato che per le domande di abilitazione presentate nel corso del 2025, sono ritenuti validi i crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità acquisiti nel corso del 2024, anche antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024.

Il MEF indica chiaramente che il totale dei 5 crediti formativi relativi al Gruppo D (materie caratterizzanti la rendicontazione e attestazione di sostenibilità) devono essere maturati tutti in un singolo anno:
1. nell’anno solare 2024; oppure
2. nell’anno solare 2025.
Non è possibile la maturazione dei 5 crediti frazionata nei 2 anni.

A decorrere dall’anno successivo a quello della relativa abilitazione, i revisori iscritti al registro dovranno maturare almeno 25 crediti formativi ogni anno, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale e almeno 10 caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità.

Corso Audirevi Scuola in programmazione – 5 crediti formativi Gruppo D

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    Corso di formazione per revisori legali valido ai fini della maturazione dei 5 crediti MEF per richiedere l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

    • Modulo di 5 ore Gruppo D – Materie di sostenibilità
    • Mercoledì 3 dicembre | ore 14-19
    • Online
    • Docenza a cura di Gianluca Crisci, Partner Nexia Audirevi ESG & Sustainability e Arvenola Beqiri, Manager Nexia Audirevi ESG & Sustainability

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