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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Il Codice della Crisi – Il ruolo degli organi di controllo con l’avvio della procedura negoziata

L’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (introdotto dal D.Lgs 14/2019) è slittata nuovamente.

Come diversi avevano previsto, lo scorso 23 ottobre 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 254 la legge del 21.10.2021 n. 147 di conversione del DL 118/2021 che ha rinviato al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e delle altre misure urgenti per il risanamento aziendale (Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14), tra cui l’entrata in vigore degli strumenti di allerta ora prevista al 31 dicembre 2023 (titolo II della Parte prima del Codice della Crisi d’impresa). Nella stessa sede è stato introdotto, a partire dal 15 novembre 2021, l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della Crisi d’impresa.

Tra i vari effetti del rinvio si evidenzia innanzitutto la modifica del comma 3 dell’art. 379 del Codice della Crisi che ha prorogato di un ulteriore anno l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore in capo alle S.r.l. di minori dimensioni (il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà quello dell’esercizio 2023) con buona pace di chi aveva già adempiuto entro la prima scadenza del 16 dicembre 2019.

Tuttavia, l’aspetto più rilevante è probabilmente il rinvio dell’allerta (“Early Warning”) che era stato il punto centrale del nuovo Codice della Crisi. In questo nuovo scenario di rinvii, il ruolo dell’organo di controllo, pur richiamato dalle nuove norme (art 15 del DL), sembra depotenziato dal momento che dall’ “obbligo di segnalazione” della prima versione del Codice si è passati alla semplice richiesta di “segnalazione”.

C’è, però, chi ha interpretato le nuove norme ex DL 118/2021 – peraltro correttamente secondo il parere di chi scrive – nel senso di conferma dell’investitura per Sindaci e Revisori del ruolo di sentinella della continuità aziendale, con possibili rilevanti responsabilità in caso di inerzia o di non adeguata valutazione della situazione della società.

Ad onor del vero, la prima versione del Codice della Crisi e i successivi D.Lgs. correttivi avevano determinato un efficace coordinamento tra le funzioni di controllo contabile del Revisore e di controllo sull’Amministrazione dei Sindaci, con attribuzione di un ruolo congiunto di segnalazione. Nel nuovo scenario legislativo non c’è una paritetica definizione, dal momento che la versione finale dell’art. 15 dispone l’obbligo di segnalazione della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione della crisi solo a carico dell’organo di controllo inteso come Collegio Sindacale e non espressamente per il Revisore o Società di revisione, richiamando espressamente gli obblighi di cui all’art. 2403 c.c. (Doveri del Collegio Sindacale).

In termini pratici, in caso di avvio della procedura negoziata a seguito della segnalazione del Collegio Sindacale, che magari consegue anche al periodico scambio di informazioni tra organi della Società, per il Revisore permarrà specificamente la responsabilità di acquisire elementi probativi sufficienti per giudicare la capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale (proseguire l’attività almeno nei dodici mesi successivi) e la conseguente responsabilità di valutare la correttezza circa i principi di redazione del bilancio utilizzati dall’organo amministrativo.  In sostanza il revisore continuerà a muoversi sulla falsariga di quanto già faceva in passato in funzione del principio di revisione ISA Italia 570, pur nella consapevolezza di potersi trovare di fronte a nuove circostante legate ad esempio all’avvio di una procedura negoziata che non viene finalizzata in tempo per la chiusura dell’esercizio o che evidenzia degli esiti incerti o addirittura negativi.

In ogni caso appare quanto meno doveroso che sia il Revisore che il Collegio Sindacale possano e debbano rendersi disponibili per supportare l’esperto nominato per il tentativo di composizione negoziata, potendo fornire diversi elementi utili per contribuire al perseguimento del risanamento.

A cura di Gianluca Salvo – Senior Manager Nexia Audirevi

 

 

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