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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – L’applicazione del nuovo OIC 34 “Ricavi”. Primo anno di applicazione.

Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità in data 19 aprile 2023 ha approvato la versione definitiva del nuovo OIC 34 “ricavi” che entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024. Il nuovo principio integra le modifiche intervenute a seguito dei pareri espressi dalle diverse autorità sostituendo i riferimenti contenuti nel principio contabile OIC 15 “crediti”. Lo stesso, si applica esclusivamente alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria e a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi relativi alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico (Voci A1 e A5).

Il novellato principio al punto 9, stabilisce che un gruppo di contratti va trattato come un contratto singolo quando gli stessi sono negoziati simultaneamente con lo stesso cliente e si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il gruppo di contratti è stato negoziato in modo congiunto con un unico obiettivo commerciale ed esiste apposita documentazione di ciò;
  • il prezzo di un contratto dipende dai prezzi o dalle prestazioni degli altri contratti.

Successivamente, va determinato il prezzo complessivo del contratto, il quale è desumibile dalle clausole contrattuali. Se il prezzo complessivo non è immediatamente riscontrabile, e presenta degli elementi di variabilità, si deve procedere con la valorizzazione di tali componenti variabili secondo le disposizioni contenute nei paragrafi 14-15 del principio stesso. Nella determinazione del prezzo complessivo è opportuno tenere conto anche degli importi accessori dovuti al cliente, che sono assimilabili a sconti, e quindi contabilizzati in riduzione del prezzo complessivo. Viceversa, gli importi dovuti al cliente relativi a prestazioni ricevute, inclusi nel medesimo contratto, sono da contabilizzare come costo. Nel caso in cui il contratto preveda termini di pagamento con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, il prezzo complessivo del contratto è determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato.

La fase successiva consiste nell’Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione. Tra le principali novità introdotte dal nuovo principio, infatti, vi è l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione. È possibile che da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata.
Pertanto, al momento della rilevazione iniziale, il redattore di bilancio, deve procedere con l’analisi del contratto di vendita al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione. Nello specifico devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promessi al cliente. La segregazione in unità elementari assume rilevanza quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata con modalità e tempi differenti. La segregazione non è necessaria se le diverse prestazioni sono effettuate nello stesso esercizio, oppure quando essa non comporta una rappresentazione sostanziale dell’operazione. Il principio, inoltre, disciplina quando non devono essere trattate come singole unità elementari di contabilizzazione, ovvero:

  1. a) i beni e i servizi previsti dal contratto che sono integrati o interdipendenti tra loro. Ciò accade quando i singoli beni o servizi non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri;
  2. b) le prestazioni previste dal contratto che non rientrano nelle attività caratteristiche della società.

In presenza di contratti non particolarmente complessi, dove la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione produce effetti irrilevanti, la società può, ai sensi dell’articolo 2423 comma 4 del codice civile, non applicare la nuova normativa.

Dopo aver individuato le unità elementari di contabilizzazione, è necessario procedere con la valorizzazione di ciascuna di esse. Il prezzo complessivo del contratto è allocato a ciascuna singola unità sulla base del rapporto tra il prezzo della stessa e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità incluse nel contratto. Il prezzo delle singole unità elementari è quello previsto contrattualmente, a meno che questo non sia significativamente diverso dal listino prezzi, tenuto conto degli sconti normalmente praticati. In assenza di un prezzo di riferimento, il principio contabile prevede diversi metodi di stima. Nel caso in cui la società, applicando uno dei metodi indicati, non riesca a stimare attendibilmente il prezzo di vendita delle unità elementari di contabilizzazione, il prezzo di vendita di tali unità è pari al costo sostenuto.

Determinato il quantum delle singole unità elementari di contabilizzazione, si procede alla rilevazione dei ricavi in bilancio sulla base del principio di competenza economica.  L’OIC 34 conferma l’attuale distinzione tra vendita di beni e prestazione di servizi. Per le unità elementari di contabilizzazione che rappresentano la vendita di beni, il criterio per la rilevazione dei ricavi è il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, a patto che vi sia la ragionevole certezza che il cliente non restituirà il bene. Per quanto riguarda i ricavi derivanti da prestazioni di servizi, il principio ha chiarito che essi possono essere rilevati in base allo stato di avanzamento se il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e se l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

I ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione non sono trattati nel presente principio, ma seguono le disposizioni di cui all’OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”. Sono inoltre esclusi i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita. Il documento contiene, inoltre, alcune semplificazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese ed è corredato da una guida applicativa con alcune fattispecie specifiche (vendita con garanzia, cessione di licenze, vendite con obbligo di riacquisto, società che agisce per conto proprio o di terzi, vendite con opzioni di riacquisto e condizionate) e diversi esempi illustrativi che ne agevolano l’applicazione.

Come indicato in precedenza, il presente principio si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva. Eventuali effetti derivanti dall’applicazione del presente principio contabile sono rilevati secondo le previsioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” per i cambiamenti di principi contabili. In tal caso, la società può decidere di non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. È inoltre consentita l’applicazione prospettica. In tal caso, le disposizioni del presente principio si applicano solo ai contratti di vendita che vengono stipulati a partire dall’inizio del primo esercizio di applicazione del presente principio contabile.

 

A cura di  Salvatore Bologna – Senior Manager Nexia Audirevi

 

 

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