L’emanazione del D. Lgs. 14/2019, entrato in vigore il 15 luglio 2022 a seguito del D.Lgs. 83/2022, ha segnato un cambiamento nell’attività di gestione delle imprese con una ricaduta anche sul ruolo del revisore. Il citato decreto, infatti, ha modificato alcuni articoli del Codice civile tra questi, il secondo comma dell’articolo 2086, in cui la nuova norma impone all’imprenditore, sia esso organizzato in forma collettiva che individuale, il dovere di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale».
A seguito dell’introduzione della nuova normativa è esponenzialmente aumentato l’onere a carico degli amministratori, i quali sono chiamati ad attivare delle procedure che consentano di monitorare periodicamente l’andamento economico-finanziario dell’impresa, da adattare alla dimensione e al settore merceologico di appartenenza.
Il nuovo Codice della crisi ha quindi segnato, un significativo orientamento giuridico nell’ambito dei concetti di organizzazione, gestione e controllo delle attività di impresa, amplificando l’importanza della cultura dei controlli aziendali, enfatizzando il concetto di continuità aziendale. L’impresa assume, infatti, la natura di bene collettivo da proteggere, in quanto le stesse non sono esclusivamente di chi le costituisce e le gestisce, ma anche di tutti gli stakeholders.
Il concetto di continuità aziendale deve essere quindi valutato, in primis dagli amministratori, e successivamente validato dai revisori nello svolgimento delle loro attività.
Il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 enuncia che “il revisore deve stabilire se la direzione abbia già svolto una valutazione preliminare in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento”. Il principio tratta quindi delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di revisione.
In base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio deve essere redatto assumendo che l’impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un’entità in funzionamento. I bilanci redatti devono essere predisposti utilizzando il presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l’impresa o interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.
Pertanto, al fine di verificare tale continuità aziendale, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul corretto utilizzo, da parte della direzione, del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e concludere verificando se, sulla base degli elementi probativi acquisiti, esista un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento.
Alla luce di quanto emerso, il ruolo del revisore legale diviene quindi un ruolo centrale, in quanto in osservanza degli statuiti principi di revisione internazionali, esprime un giudizio professionale sul bilancio d’esercizio.
Un ruolo fondamentale di stimolo e di sviluppo del contesto economico di riferimento, finalizzato a contribuire all’aumento della fiducia degli stakeholders e alla credibilità di un mercato e del contesto nazionale e internazionale in cui le imprese operano, grazie soprattutto alle responsabilità che il revisore legale si assume nei confronti dei terzi a seguito dello svolgimento dell’incarico.
In tale ottica, la relazione del revisore emessa senza rilievi sulla continuità aziendale, rappresenta l’atto finale di un procedimento di controllo e un’assunzione di responsabilità, sia individuale sia collettiva, del revisore, sull’operato svolto e sulle conclusioni raggiunte, escludendo quindi che esistano incertezze significative sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento.
Gli ambiti di intervento del revisore possono, in conclusione, confermare che le attività svolte dallo stesso, sono la condizione essenziale di un sistema economico evoluto. I rischi derivanti dalla attività aziendale vengono contrapposti alle attività di controllo costruttivo finalizzato alla mitigazione dei rischi stessi e al contenimento di comportamenti imprenditoriali che possono essere anche, involontariamente, devianti dai principi cardine su cui si fondano le virtuose e sostenibili gestioni aziendali.
A cura di Salvatore Bologna – Senior Manager Nexia Audirevi
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