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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Start-up Innovative e Equity Crowdfunding

Start-up Innovative e Equity Crowdfunding

 

Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali“).Nello specifico con il termine  di equity crowdfunding si intende l’investimento on-line con cui si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società.

L’Italia rispetto ad altri paesi ha il merito di essere il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa al solo equity crowdfunding. Nel 2013, l’Italia ha regolamentato il mercato dell’equity crowdfunding, anche attraverso la creazione di un apposito registro di portali online autorizzati. Inizialmente previsto per le sole startup innovative, l’equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Solo per avere una fotografia di tale mercato secondo il rapporto del MISE al 1° luglio 2021le Start-up iscritte al registro superano quota 13 mila, circa il 3,6 % di tutte le società di capitali di recente costituzione.

Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob, l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018.

Tale regolamentazione è di fondamentale importanza in un paese come il nostro dove le Piccole imprese rappresentano una parte importante del tessuto produttivo. In egual modo le stesse imprese incontrano non poche difficoltà a finanziare i propri progetti e la propria crescita facendo ricorso al classico finanziamento bancario. Tale difficolta sono ancora più marcate per le imprese neocostituite, meglio conosciute come start-up, in quanto, le nuove Regole Europee stanno rendendo molto più difficile per le banche erogare il credito alle fasce di operatori sottocapitalizzati, con scarsa redditività, con rapporti bancari irregolari.

Per far fronte a tutto questo, nel complessivo disegno del legislatore, l’equity crowdfunding è visto come uno strumento che può favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.

Per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire in strumenti finanziari emessi da start-up innovative gli investitori consultano i portali on-line che si occupano di equity crowdfunding. Si tratta di piattaforme, vigilate dalla Consob, che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative.

I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle start-up e sulle singole offerte attraverso apposite schede dove vengono indicate le informazioni base della società ed in particolar modo l’ idea di business, le persone che la compongono e i piani che intendono perseguire con l’investimento cercato.

Proprio per il ruolo cruciale che svolgono il legislatore ha ritenuto necessario garantire l'”affidabilità” e la “qualità” del servizio svolto dai portali. Per questi motivi la gestione di portali è riservata a due categorie di soggetti:

  • i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità;
  • le banche e alle imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. “gestori di diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob).

È importante sapere che chi gestisce i portali non può assolutamente detenere somme di denaro di pertinenza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli esclusivamente a banche o SIM. I gestori non possono poi svolgere in alcun modo consulenza finanziaria nei confronti degli investitori.

In sintesi, il Regolamento Consob prevede che l’investitore sia messo in grado di acquisire una adeguata conoscenza in merito ai tre principali aspetti e rischi dell’equity crowdfunding. In particolare, l’investitore deve sapere: chi gestisce il portale; le attività svolte da portale; come sono gestiti gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti; i costi a carico degli investitori; le misure che il portale ha predisposto per gestire i rischi di frode, i conflitti di interesse, i reclami e il corretto trattamento dei dati personali; i dati aggregati sulle offerte svolte dal portale e i risultati raggiunti; la normativa di riferimento.

Riassumiamo ora quali sono gli aspetti negativi e quelli positivi di tale tipologia di investimento.

Chiaramente, l’investimento in start-up innovative presenta caratteristiche particolari e rischi economici più elevati rispetto agli investimenti tradizionali, in quanto una start-up, offre un’idea e un progetto per realizzarla. La decisione se investire oppure no, pertanto, non si basa, come tradizionalmente avviene, su elementi economici e razionali. Tutti gli studi che trattano il tema del crowdfunding sottolineano l’importanza del fattore emozionale nella scelta del progetto da finanziare. L’investitore diventa a tutti gli effetti socio e di conseguenza partecipa quindi per intero al rischio economico che caratterizza tutte le iniziative imprenditoriali e poiché si tratta, come detto, di società neo costituite operanti in settori innovativi, il rischio che il progetto imprenditoriale non vada a buon fine è ancora maggiore rispetto a quello delle società già da tempo operanti in un determinato settore, il che, ovviamente, incide anche sul rischio per gli investitori di perdere l’intero capitale investito.

L’investitore inoltre non ha un ritorno finanziario immediato sia perché che non è facile che una società da poco costituita riesca, nei primi anni di vita, a produrre utili e in oltre Il “Decreto crescita bis” ha addirittura posto il divieto di distribuzione di utili. Gli eventuali utili saranno quindi necessariamente reinvestiti nella società accrescendo il valore della partecipazione nel caso in cui la start-up consegua risultati positivi nel tempo.

A tutto ciò si deve aggiungere il rischio di illiquidità in quanto gli strumenti emessi dalle start-up innovative non sono negoziati in mercati organizzati oltre al fatto che il Decreto crescita ne vieta la negoziazione nei mercati organizzati per il periodo in cui la società può essere considerata una start-up innovativa (art. 25, comma 2 del “Decreto crescita bis”).

Ma vediamo ora i vantaggi del Crowdfunding. In primis la flessibilità e la possibilità di poter coinvolgere una gran massa di persone anche con investimenti di piccolo taglio. Inoltre per le start up vi è la possibilità di verificare se il progetto ha un appeal sul mercato immediato e quindi un ritorno non economico di marketing altrimenti difficilmente realizzabile.

Recenti studi hanno osservato che il crowdfunding si sta trasformando – sempre più – in un trampolino di lancio per le start-up e le nuove idee imprenditoriali ed una valida alternativa ad altre forme di finanziamento più classiche. Ma non solo, frequentemente il crowdfunding rappresenta una valida alternativa alle altre modalità di raccolta fondi che, spesso, sono precluse a chi non possiede documentazioni pregresse in materia di prestiti o di attività imprenditoriali.

Nel caso specifico del modello equity-based, la raccolta di capitale (se di successo) potrebbe avere diversi vantaggi, come spianare la strada verso l’ottenimento di altre risorse anche sulle borse valori vere e proprie, ossia – ad esempio – all’interno dei mercati regolamentati.

 

 

English Version

 

Ivano Nerbini

 

 

Leggi l’articolo di Ivano Nerbini (20-21)

 

Audirevi TALKS (About Economy) – “Le nuove regole Aim: maggiori opportunita’ per Start-Up e Scale-Up”