La legge di bilancio 2021 proroga fino al 2022 il credito d’imposta in R&S, oltre ad introdurre l’agevolazione fiscale per investimenti in beni materiali e immateriali.
L’importo del credito d’imposta in R&S varia in base al settore di riferimento, suddiviso nelle seguenti modalità:
- Credito d’imposta ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
- Credito d’imposta innovazione
- Credito di imposta design e ideazione estetica
Il credito di Imposta per attività di R&S può essere utilizzato:
- mediante compensazione nel modello F24
- in tre quote uguali
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione
- subordinatamente all’adempimento di obblighi di certificazione previsti
Il Credito d’imposta ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico è pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro, in particolare:
- Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati ad acquisire nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa;
- Ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale nuove conoscenze dal quale trarre nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato
- Sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione.
Il Credito d’imposta innovazione prevede due diverse tipologie di attuazione che varia del 6% al 10%, in particolare, nell’elenco delle spese ammesse al bonus R&S rientrano esclusivamente i lavori svolti nelle fasi legate a progettazione, realizzazione o introduzione di nuove tecnologie, fino alle fasi di test. Rispettano i requisiti per l’ammissione i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di nuovi prodotti o nuovi processi migliorativi rispetto a quelli già in essere nell’impresa.
- se le attività sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorativi, in tale circostanza il credito è pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 l’incentivo è più vantaggioso ed è pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
Il Credito di imposta design e ideazione estetica è pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro e si riferisce ai costi sostenuti per la ideazione e la realizzazione di nuovi prodotti in campo tessile, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica e altri, meglio individuati da decreto ministeriale.
Per quanto riguarda il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali è riconosciuto in via “generale”:
- in misura del 10% del costo per un limite massimo di 2 milioni di euro per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.21
- in misura del 6% del costo per un limite massimo di 2 milioni di euro per investimenti effettuati nel 2022
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 compresi nell’Allegato A alla legge 232/2016 il credito d’imposta è riconosciuto solo alle imprese:
- per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.21 in misura del 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, in misura del 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro, in misura pari al 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
- Per gli investimenti effettuati nel 2022 in misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, in misura del 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro, in misura pari al 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni immateriali compresi nell’Allegato B alla legge 232/2016 il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
- nella misura del 20% del costo
- nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro
Roberto Sorrentino