Al fine di contrastare l’impatto causato dalla pandemia da Covid 19 sulla continuità operativa delle imprese, il legislatore interviene nuovamente sulla questione “perdite” riscrivendo ex novo l’articolo 6 del 23/2020 attraverso il comma 266 articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 approvato dalla camera il 27 dicembre 2020.
Il legislatore interviene così sulle perdite realizzate nel 2020 dalle società, permettendo di rimandare gli obblighi di ricapitalizzazione prescritti dal Codice civile fino al 2025 e, più precisamente, sino all’assemblea che approva bilancio 2025. Tale termine vale sia per le perdite superiori ad un terzo del capitale, ma comunque non al di sotto del minimo legale (art. 2446 cod. civ. per le S.p.A.., 2482-bis cod. civ. per le S.r.l.), sia per quelle superiori ad un terzo che hanno portato il capitale al di sotto del minimo legale (2447 cod. civ. per le S.p.A. o 2482-ter cod. civ. per le S.r.l.).
Per tanto, a partire dall’esercizio in chiusura, sono di fatto “congelati” gli effetti di tutti gli articoli del codice civile che impongono alle società con perdite rilevanti, l’alternativa tra la ricapitalizzazione o l’accertamento di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.
Fino all’assemblea di approvazione del bilancio 2025, le società con bilanci in perdita avranno la facoltà di non provvedere:
- a) a ricapitalizzare o a ridurre il capitale per perdite dello stesso superiori ad 1/3;
- b) alla riduzione e alla contestuale ricapitalizzazione nel caso di capitale ridotto per perdite a cifra non inferiore al capitale minimo;
- c) nei casi di capitale al di sotto del minimo legale per le spa e srl e per la perdita totale del capitale nelle coop viene «sospesa» l’intervenuta causa di scioglimento ex artt. 2484 c.c.
Si precisa come tale agevolazione non sia un obbligo per le imprese che quindi potranno ricapitalizzarsi già nel 2021 o in ognuno degli anni che vanno dal 2021 al 2025.
Qualora le imprese decideranno di usufruire di tale agevolazione avranno l’obbligo di riportare in nota integrativa tale informazione. Il comma 4 dell’art. 6 prevede che «Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio». Solo così è, infatti, possibile tenerle distinte da eventuali perdite future che, se registrate nei successivi cinque anni, non possono godere delle misure agevolative.
Senza un intervento normativo del genere sicuramente le imprese si sarebbero trovate in situazioni gravi di continuità aziendale, con conseguente messa in liquidazione nel 2021.
Giuliana Manfreda