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Audirevi TALKS (About Economy) – “La rivalutazione dei beni d’impresa prevista dal decreto legislativo n. 104/2020”

Il decreto legislativo n. 104 del 14 agosto 2020, successivamente convertito nella Legge n.126 del 13 ottobre 2020, propone anche per il 2020 la rivalutazione generale dei beni e delle partecipazioni possedute dalle imprese commerciali in contabilità ordinaria e semplificata, i quali non adottano nella redazione del bilancio d’esercizio i principi contabili internazionali IAS/IFRS. La norma non prevede alcun obbligo di dover considerare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. La ratio è quella di voler aiutare le società a patrimonializzarsi. La rivalutazione dovrebbe assicurare un miglioramento del rating con la possibilità di un più agevole accesso al credito bancario. L’operazione è permessa solo se i beni siano iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019 e nel bilancio relativo all’esercizio successivo. La rivalutazione va annotata nel relativo libro inventari e nella nota integrativa. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio prima del 14 ottobre possono rivalutare i beni nel bilancio successivo.

La norma, inoltre, specifica che possono essere oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, anche se completamente ammortizzati o classificati tra le immobilizzazioni in corso, fatta eccezione per gli immobili “alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa”. Riguardo alle partecipazioni, possono essere oggetto di rivalutazione solo quelle in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. La Legge di Bilancio 2021 al c. 83 ha, inoltre, esteso la possibilità di rivalutare anche l’avviamento e alle altre attività immateriali.

Non è permessa la rivalutazione di:

  • beni monetari (disponibilità liquide, crediti commerciali e finanziari, etc);
  • immobili che nel bilancio relativo al 31 dicembre 2019 sono stati classificati tra le rimanenze.

 

Riguardo ai beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019. Infine, nell’ipotesi di affitto o usufrutto di azienda, è necessario distinguere se è stata contrattualmente prevista la deroga alle disposizioni dell’articolo 2561 del Codice civile concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili.

La rivalutazione richiede, una serie di adempimenti a carico degli amministratori e dei sindaci, i quali devono indicare e motivare nelle rispettive relazioni i criteri utilizzati e attestare che il valore rivalutato non ecceda il valore economico. Appare evidente in via prudenziale, anche se non prevista dalla legge, la necessità di dotarsi di una apposita perizia di stima a supporto dei valori rivalutati.

 

Salvatore Bologna