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Audirevi TALKS (About Economy) – “Contabilizzazione della moratoria su contratti di leasing”

L’articolo 56 D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), al fine di intervenire sulle difficoltà economiche causate dal Covid-19, ha introdotto una moratoria straordinaria dei leasing e dei finanziamenti stipulati dalle PMI che riguarda la dilazione del rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione unitamente agli elementi accessori; è facoltà delle imprese richiedere la sospensione soltanto dei rimborsi in conto capitale.

La sospensione delle rate del contratto di leasing, prevista dal decreto Cura Italia, comporta la ridefinizione delle scadenze dei termini di pagamento delle rate e, conseguentemente, della data prevista per il riscatto.

Si pone, quindi, il problema del trattamento contabile dei leasing in quanto da un punto di vista finanziario le rate non sono state pagate mentre da un punto di vista sostanziale il bene è rimasto nella disponibilità aziendale.

Su questo tema, la prassi professionale e la dottrina sono concordi nell’indicare come soluzione la rimodulazione dei canoni di leasing imputati a conto economico idonea a rispecchiare il contributo del bene sottostante all’attività aziendale.

Pertanto, tenuto conto che i beni restano nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice, concorrendo all’attività aziendale, nel rispetto del principio della competenza economica, l’impresa deve iscrivere a conto economico i rispettivi costi.

L’interpretazione fornita dal Principio contabile OIC 19 prevede l’imputazione dei costi pro-rata temporis.

Ne consegue che, a partire dall’esercizio 2020 si provvederà a rideterminare la quota di competenza dei canoni annui, tenendo conto, da un lato del costo residuo del leasing derivante dalla quota riscontata nell’anno 2019 dei canoni pagati nel 2020 e di quelli da pagare per la vita residua, e dall’altro, della nuova durata residua del contratto di leasing.

Secondo tale impostazione l’impresa ridetermina, a fronte dell’allungamento del contratto, i costi di competenza dell’esercizio imputabili al godimento di beni di terzi, comprensivi dei canoni di leasing ancora dovuti, degli interessi maturati nel periodo di moratoria e della parte dell’eventuale maxi-canone iniziale residuo.

Pertanto, la sospensione del pagamento della quota capitale ha effetto sia sul piano finanziario che sul piano economico.

È da sottolineare che, qualora la moratoria preveda il blocco totale di ogni pagamento compresi gli interessi, è tuttavia necessario che vengano determinate e rilevate in bilancio le quote di interesse passivo maturate per competenza con contropartita i debiti.