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Audirevi TALKS (About Economy) – “Recupero Iva su Crediti non Riscossi nelle Procedure Concorsuali”

L’art. 18 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha modificato l’art. 26 del DPR n. 633/1972, stabilendo che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in  tutto  o  in  parte,  da  parte  del cessionario o committente assoggettato a procedura concorsuale, risulta possibile per il cedente o prestatore, per le sole procedure concorsuali avviate a partire dal 26 maggio 2021, emettere una nota di variazione IVA in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Di fatto, la disposizione normativa in esame ripristina la disciplina di recupero dell’IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 567, Legge del 11 dicembre 2016, n. 232).

Con l’introduzione di tale norma il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale dalla data:

  • della sentenza dichiarativa di fallimento;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
  • del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’esercizio in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione, vale a dire entro il 30 aprile secondo il termine ordinario.

Pur in assenza di una conferma ufficiale sul punto è pertanto da ritenere che, per le procedure avviate dopo il 26 maggio 2021, la variazione IVA possa aver luogo al più tardi con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la procedura è stata avviata. In base alla previgente formulazione dell’art. 26 del DPR 633/72, per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, invece, il recupero dell’IVA è possibile entro la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene riscontrata l’infruttuosità.

L’ art. 18 del DL n. 73/2021 ha, inoltre, integrato il comma 5 dell’art. 26 stabilendo che, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale, non ci sia più l’obbligo di operare la variazione in aumento ai fini iva, in conseguenza della ricezione della nota di variazione da parte del proprio fornitore.

Inoltre, il legislatore ha introdotto il nuovo comma 5-bis, il quale stabilisce che nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, il cedente o prestatore è tenuto a emettere una nota di variazione, questa volta in aumento, per versare la relativa Iva a debito.

Per le procedure esecutive individuali rimane invece la condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.

Come previsto dal comma 12 dell’art. 26 del DPR n. 633/1972, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

  1. a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
  2. b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
  3. c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

 

Alessandro Assanelli

 

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