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Audirevi TALKS (About Economy) – “Credito d’imposta formazione 4.0”

In base all’art.1 commi 210-217 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 con successiva modifica dell’art. 1 comma 1064, lettere i) e l), della Legge n.178 del 30 dicembre 2020, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti hanno la possibilità di richiedere un credito d’imposta per  le spese   di   formazione   del   personale   dipendente    finalizzate all’acquisizione  o  al   consolidamento   delle   competenze   nelle tecnologie rilevanti per la  trasformazione  tecnologica  e  digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Le spese ammissibili sono rappresentate da: costi del personale relativi ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (comprese le spese di esercizio), e costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

A determinate condizioni il credito spetta anche nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa.

Le spese di formazione in oggetto sono quelle sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Condizione necessaria è il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’agevolazione è riconosciuta nella misura pari al:

  • 50% nel limite massimo annuale di Euro 300 migliaia per le micro e piccole imprese;
  • 40% nel limite massimo annuale di Euro 250 migliaia per le medie imprese;
  • 30% nel limite massimo annuale di Euro 250 migliaia le grandi imprese;
  • 60% nel caso di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Si sottolinea che il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

 

 

 

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