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Audirevi TALKS (About Economy) – “Rappresentazione in bilancio e tassazione dei Bitcoin”

 

Le criptovalute sono monete digitali, non regolamentate, emesse e controllate dagli sviluppatori ed accettate tra i membri di una comunità virtuale. L’incertezza qualificatoria, l’alta volatilità, il suo frequente utilizzo per frodi e traffici illeciti impongono particolari livelli di prudenza nella loro gestione delle imprese e negli scambi.

La divergenza di punti di vista di autorità tecniche, monetarie, legali, sociopolitiche ed una mancanza di standard tecnici impongono, in presenza di legittimo utilizzo delle criptovalute nella gestione imprenditoriale, particolari livelli di prudenza da parte degli operatori in relazione alla rappresentazione, classificazione valutazione e controllo.

In relazione alla rappresentazione in bilancio i principi contabili non  forniscono alcuna indicazione per le imprese ad eccezione di quanto prospettato dallo IAS 8, il quale dispone che “in assenza di un Principio o un’interpretazione debba essere la direzione aziendale a sviluppare ed applicare un principio contabile” che sia in grado di fornire un’informativa che possa essere attendibile, rilevante ed in grado di rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

L’IFRS Interpretations Commitee (Ic), che interpreta i principi internazionali si è espressa a favore della qualificazione delle criptovalute come rimanenze, da contabilizzare secondo lo Ias 2, se detenute per la vendita nell’ambito dell’attività ordinaria oppure come attività immateriali da contabilizzare secondo lo Ias 38. L’Ic esclude che i crypto-asset possano avere natura monetaria e che possano dunque essere contabilizzati tra le disponibilità liquide o tra gli strumenti finanziari in quanto le valute virtuali non assolvono la funzione tradizionale della moneta. Si osserva inoltre che qualora utilizzate per finalità di trading le criptovalute possano ricadere nell’ambito dello Ias 2 ed essere contabilizzate come rimanenze di magazzino.

Le conclusioni cono condivisibili ma in contrasto con le posizioni condivise dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.72/E/2016 e risposta n.14/2018, per cui i Bitcoin devono essere assimilate fiscalmente a valute estere.

 

 

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