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Audirevi TALKS (About Economy) – “Fringe Benefit Auto aziendali assegnate ai dipendenti”

La normativa in oggetto ha subito alcune modifiche a partire dal 1 luglio 2020 per effetto dell’entrata in vigore della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, nota anche come Legge di bilancio 2020:

  • Il valore del Fringe Benefit determinato in capo al dipendente per le vetture concesse ad uso promiscuo fino al 30 giugno 2020 era pari al 30%, rapportato alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle dell’ACI;
  • Per i veicoli di nuova immatricolazione (immatricolate in data successiva al 1 Luglio 2020) concessi in uso al dipendente, in base all’art. 51 comma 4 TUIR, il valore di tale Fringe Benefit varia in ragione alle caratteristiche ecologiche del veicolo, parametrate alle emissioni di CO2.

Inizialmente la norma non specificava cosa dovesse intendersi per “veicoli di nuova immatricolazione”, lasciando molti dubbi circa le modalità di gestione delle numerose situazioni transitorie che si sono venute a creare con la concessione di veicoli già in possesso delle aziende o immatricolati in data antecedente al 1 luglio 2020 e concessi in uso ai dipendenti solo in data successiva.

Con la risoluzione 46/E/2020 L’Agenzia delle Entrate si è espressa sostenendo l’impossibilità di utilizzare per le situazioni transitorie la modalità forfettaria per la quantificazione del Fringe Benefit, affermando invece, che la quantificazione del valore del Benefit dovesse essere ricercata nei principi generali che regolano la determinazione del reddito in capo al dipendente.

Dato che nelle situazioni transitorie, non operano né le previgenti regole, né la attuali, si è reso necessario che venisse appurata una modalità di calcolo per l’identificazione del” valore normale” di tale utilizzo ed attribuire al lavoratore la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

Inizialmente non sono state fornite indicazioni operative dall’Agenzia delle Entrate sulla quantificazione di tale Benefit, limitandosi ad affermare che tali elementi dovevano essere individuati sulla base di “elementi oggettivi documentalmente accertabili”.

In base alle recenti risposte fornite dall’Agenzia sulle modalità di quantificazione del benefit riferibile alla situazione transitoria, si deve ritenere che “dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro debba essere scorporata l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro sia che lo spostamento sia avvenuto all’interno che all’esterno del comune della sede di lavoro”.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate ha fornito quindi un’indicazione univoca circa il calcolo del benefit, anche se persistono ancora dubbi relativi alla quantificazione del costo del noleggio o leasing che dovrebbe comprendere tutti i costi d’esercizio del veicolo (carburante, manutenzioni, assicurazioni, tasse).

 

Loredana Galasso

 

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