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Audirevi TALKS about economy – Le nuove norme relative al trattamento dei bonus fiscali

Con la conversione del Dl 39/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2024 S.G. n°123, sono entrate in vigore le nuove norme relative al trattamento dei bonus fiscali, con l’introduzione di nuovi vincoli all’utilizzo del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Di seguito si sintetizzano le principali variazioni.

  • Viene aggiunto un nuovo articolo riguardante “misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia”. In particolare, al nuovo art. 4 bis del D.L. 39/2024  viene chiarito che la detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo in relazione agli interventi di SuperbonusSismabonus Barriere architettoniche. L’obbligo di ripartizione in dieci anni vale solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus. Infatti, il comma 5 prevede che i crediti d’imposta derivanti dall’opzione di cessione del credito e sconto in fattura non saranno ripartiti in dieci anni per gli acquirenti dei crediti edilizi e stabilisce che la ripartizione dei crediti di imposta non seguirà più quella delle detrazioni, ma verranno suddivisi in 4 quote annuali per il Superbonus e in 5 quote annuali.

  • Stop alla remissione in bonis (il termine ultimo per la comunicazione dell’opzione della cessione del credito era fissato al 4 aprile 2024 e non sono state introdotte deroghe a tale termine).

  • Il D.L. 39/2024 esclude dall’opzione della cessione del credito i contribuenti che non hanno iniziato i lavori agevolati con tutti i bonus edilizi pur avendo presentato CILAS, titolo abilitativo o delibera assembleare entro il 16 febbraio 2023 così come previsto dal L. 11/2023. Per usufruire di una delle 2 opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura), è necessario documentare i lavori già effettuati con fattura entro il 30 marzo 2024. In sostanza, pur avendo avviato una pratica CILAS entro la data sopra indicata, se non si dispone di regolare fattura di pagamento dei lavori eseguiti (non bastano fatture d’acconto) si perde automaticamente l’accesso alla cessione del credito con l’unica possibilità di poter usufruire della detrazione decennale del credito d’imposta. In pratica, il D.L. 39/2024 salva le opzioni previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020 qualora, alla data del 29 marzo 2024 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 39/2024), siano rispettate le seguenti condizioni: (1) pagamento della spesa sostenuta collegato ad una fattura; (2) realizzazione dell’intervento.

  • A partire dal primo gennaio 2025 le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia non potranno più procedere con la compensazione dei crediti edilizi rientranti nel Superbonus con i contributi previdenziali, assistenziali e con i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In caso di violazione del divieto, il Fisco recupererà il credito compensato e comminerà una sanzione.

  • Viene istituito un fondo da 35 milioni di euro per il 2025 destinato agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati da eventi sismici dal primo aprile 2009 come Emilia-Romagna, Ischia, Molise, Calabria e Basilicata. Si potrà accedere a tali contributi esclusivamente con la presentazione di un’istanza per via telematica ai Commissari straordinari o delegati incaricati per gli interventi di ristrutturazione per il territorio. Tali contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e saranno concessi nel limite delle risorse loro assegnate, fino a esaurimento delle stesse. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza e le modalità applicative dell’intervento, incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

  • Un altro fondo, da 100 milioni di euro, sempre per il 2025, è previsto per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata da enti del terzo settore, organizzazioni non profit, associazioni di volontariato e di promozione sociale. Per accedere a tale contributo, i soggetti dovranno presentare per via telematica un’istanza all’ENEA secondo un modello standardizzato definito che dovrà essere adottato dal MASE entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 39/2024.

  • I Comuni dovranno effettuare i controlli nella lotta contro le frodi legate ai bonus edilizi. L’articolo 4-ter stabilisce che qualora il Comune, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal Testo unico dell’edilizia (P.R. 380/2001), rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi agevolati, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Entrate. L’attività di controllo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del Comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.

 

 A cura di Davide Borsani – Partner Audit & Aussurance Nexia Audirevi – e Raffaele Salese – Managing Partner Compliance, Forensic & Special Situations Nexia Audirevi.