Le norme della legge di rivalutazione 2020 (art. 110 commi 1-7 del Decreto-legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126) operano in deroga alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. (criteri di valutazione) e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia di bilancio. L’Organismo italiano di Contabilità (OIC) ha analizzato la concreta applicazione della stessa nel Documento Interpretativo n. 7 del marzo 2021.
La normativa prevede che possono essere oggetto di rivalutazione i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, e i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing se non ancora riscattati) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Possono inoltre essere oggetto di rivalutazione anche i beni immateriali mai iscritti in bilancio, perché i relativi costi sono stati imputati direttamente a conto economico, a condizione che i beni oggetto di rivalutazione siano ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui la rivalutazione è effettuata.
La rivalutazione dei beni d’impresa (che può essere effettuata distintamente per ciascun bene) si caratterizza per versatilità e convenienza: chiaro appare l’intento del legislatore di voler aiutare le società a patrimonializzarsi, a costi molto contenuti, attraverso tale strumento.
Tale opportunità è stata sfruttata anche da alcune società di calcio professionistico, che presentano nei propri bilanci, tra le immobilizzazioni immateriali, la voce “Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori”. Quest’ultimi costituiscono una posta patrimoniale attiva di natura immateriale a carattere pluriennale, poiché il relativo valore corrisponde ad una situazione di vantaggio della società che detiene il diritto, rispetto alle altre società, destinata a durare nel tempo. Il beneficio correlato all’acquisizione di ciascun diritto è rappresentato dalla prestazione sportiva del calciatore, che costituisce il presupposto di eventuali incrementi dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti, dalla cessione dei diritti televisivi e da altre fattispecie, quali ad esempio sponsorizzazioni, merchandising e proventi pubblicitari.
La valutazione e la rilevazione dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori ai fini dell’iscrizione in bilancio, deve essere effettuata seguendo le norme civilistiche e le Raccomandazioni Contabili emanate dalla FIGC, le quali prevedono che il costo sostenuto per l’acquisizione del diritto risultante dal contratto, comprensivo di eventuali oneri accessori (ad esempio le somme riconosciute ai procuratori sportivi che hanno curato la mediazione) rappresenta il valore che dovrà essere iscritto come voce specifica nell’attivo dello Stato Patrimoniale fra le immobilizzazioni immateriali, e che, come tale, dovrà essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (durata del contratto stipulato tra società e calciatore).
A tale regola generale, il Legislatore ha previsto la facoltà di derogare ai sensi dell’art. 110 commi 1-7 del Decreto-legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126.
Tenuto conto della rilevanza della deroga, la rivalutazione viene effettuata sulla base di un’apposita perizia redatta da un professionista indipendente dalla Società, con lo scopo di determinare il maggior valore da iscrivere in bilancio utilizzando alternativamente il criterio del valore d’uso oppure il valore economico corrente di realizzo, o di mercato.
Per la valutazione dei singoli calciatori, al fine di stabilire il probabile “valore di realizzo”, vengono effettuate diverse analisi incrociate avvalendosi di diversi mezzi, tra cui i principali sono:
- il sito www.transfermarkt.it, che costituisce uno dei riferimenti per la quotazione dei calciatori sul mercato e che fonda le proprie valutazioni anche su numerosi dati forniti dagli utenti;
- il sito legaseriea.it.
Inoltre, sulla base di una serie di criteri selezionati (Criterio anagrafico, Criterio sportivo, Criterio contrattuale, Criterio della negoziabilità) viene individuato un “cluster” di atleti comparabili ai giocatori oggetto della perizia di stima.
Sulla base delle analisi effettuate e delle variabili utilizzate, viene stimato un intervallo di valori al fine di determinare il valore attribuibile ai diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori oggetto di valutazione. Una volta che è stato determinato il valore oggetto di rivalutazione, la società può eseguirla adottando tre distinte modalità:
- rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
- rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
- riduzione del fondo ammortamento.
In ogni caso l’applicazione di ognuno di questi metodi porta all’iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell’immobilizzazione, che non subisce invece variazioni. Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto l’ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione.
Giacomo Natalizi