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I reati agroalimentari: prospettive di aggiornamento del D.Lgs. 231/2001

In data 11 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito della Camera dei Deputati un fascicolo relativo al Disegno di Legge (AC 2427) denominato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”, presentato alla Camera il 6 marzo 2020 ed assegnato alla Commissione Giustizia per l’esame, in sede referente, lo scorso 23 aprile 2020.
Al fine di contenere la crescente commissione di illeciti nell’ambito della produzione e commercializzazione di beni alimentari, l’art. 5 del Disegno di Legge contrasta tale fenomeno attraverso l’inasprimento del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari e i reati di pericolo contro la salute, con particolare riferimento alle organizzazioni complesse ed alla responsabilità delle persone giuridiche. Particolare importanza riveste la modifica di talune fattispecie delittuose – tra cui quelle di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) – nonché la introduzione di altre, quali “importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi” (art. 440-bis c.p.), “omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi, di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose” (art. 440-ter c.p.) e disastro sanitario (art. 445-bis c.p.).
La riforma intende novellare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001 attraverso l’integrazione del catalogo dei reati  presupposto e la previsione dell’art. 6 bis, rubricato “Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare” diretto a definire i requisiti essenziali che dovrà avere il Modello di prevenzione del rischio-reato delle imprese del settore. Tale modifica è finalizzata alla implementazione di un Modello che possa qualificarsi “idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria”.
In particolare, la riforma mira ad intervenire sul testo del D. Lgs. 231/2001 come segue:

  • introduzione dell’art. 25-bis.2, rubricato “Frodi nel commercio di prodotti alimentari”: vengono inseriti i nuovi reati di cui agli artt. 517-quater.1 c.p. (Agropirateria), 517-sexies c.p. (Frode nel commercio di alimenti), 517- septies c.p. (Commercio di alimenti con segni mendaci), nonché le I reati agroalimentari: prospettive di aggiornamento del D.Lgs. 231/2001 circostanze aggravanti relative ai predetti due reati (art. 517-octies c.p.).
    Viene inoltre previsto il reato presupposto di cui 517-quater (Contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari), precedentemente contemplato dall’art. 25-bis.1. L’articolo contempla altresì l’inasprimento del quadro sanzionatorio della fattispecie di cui all’art. 517-quater c.p.In conseguenza di quanto sopra, nell’art. 25-bis.1 rimarranno solo le fattispecie di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 c.p., nonché di frode contro le industrie nazionali e illecita concorrenza (artt. 513, 513 bis e 514 c.p.).
  • Introduzione dell’art. 25-bis.3, rubricato “Delitti contro la salute pubblica” tra cui rientrano i nuovi reati di cui agli artt. 439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 (Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti), 440-bis (Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi), 445-bis (Disastro sanitario) nonché il reato di cui all’art. 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica) e quelli di cui all’art. 5 commi 1 e 2 della Legge n. 283 del 1962 – come modificati dal medesimo disegno di legge – che disciplina la produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Per gli enti che hanno le dimensioni delle piccole e medie imprese (come individuate ai sensi dell’articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n.180), l’art. 5, comma 3 del Disegno di Legge prevede espressamente che le funzioni di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari, possano essere affidate a un solo soggetto esperto nel settore alimentare e titolare di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, individuato nell’ambito di un apposito elenco nazionale, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
Alla luce di quanto sopra, nel caso in cui il Disegno di Legge venga approvato, le società e gli enti operanti nel settore alimentare, dovranno aggiornare i propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e verificare l’esistenza di specifiche competenze in capo ai componenti dell’Organismo di Vigilanza, al fine di porre in essere le attività e i presidi