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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – La Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) Directive

Negli ultimi anni il quadro normativo e regolamentare europeo in tema di sostenibilità ha conosciuto una significativa accelerata: dal Regolamento Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFRD) che disciplina l’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, alla Tassonomia che individua le attività ritenute sostenibili dal punto di vista ambientale, dalla recente approvazione della Corporate Sustainability Reporting Standard Directive (CSRD) che estende l’obbligo di rendicontazione della sostenibilità delle aziende, alla redazione di nuovi standard di rendicontazione europei (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) in corso di definizione e destinati ad entrare in vigore nel 2024, l’Unione Europea si sta adoperando per mettere a terra un insieme di iniziative che si inseriscono nel quadro del Green Deal europeo e dei relativi obiettivi di miglioramento qualitativo dell’ambiente e promozione dei valori fondamentali europei.

E’ in questo contesto che si colloca la nuova proposta di direttiva della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD), che stabilisce i requisiti obbligatori di due diligence che le imprese devono attuare per accertare eventuali impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente, effettivi o potenziali, dei propri partner commerciali.

La bozza della direttiva richiede alle imprese europee di sottoporre ad audit tutti i soggetti appartenenti alla propria catena del valore, in modo da ricomprendere i rapporti d’affari, diretti e indiretti:

  • a monte, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, e
  • a valle, volti a utilizzare o a ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l’altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica.

L’ambito di applicazione è rivolto alle imprese di grandi dimensioni, come definite ai fini dell’informativa finanziaria (imprese che superano almeno due dei seguenti tre criteri numerici: (a) totale stato patrimoniale Euro 20 milioni, (b) ricavi netti delle vendite Euro 40 milioni, (c) 250 dipendenti medi). Con l’intento di modulare tale onere sui soggetti di maggiori dimensioni, che già oggi, in molti casi, risultano applicare a vario grado processi di due diligence su base volontaria per rispondere alla crescente pressione esercitata dal mercato affinché agiscano in modo sostenibile e scongiurare rischi reputazionali indesiderati nei confronti dei consumatori e degli investitori, la direttiva prevede le seguenti specifiche:

  • applicazione incondizionata per le imprese di maggiori dimensioni (500 dipendenti e fatturato netto di oltre Euro 150 milioni a livello mondiale nell’ultimo esercizio);
  • applicazione per le altre imprese di grandi dimensioni condizionata al fatto che almeno il 50% del loro fatturato sia generato da uno o più settori ritenuti ad alto impatto (settore primario, alimenti e bevande, moda, fabbricazione e commercio di prodotti minerali e intermedi), per le quali è inoltre previsto un dovere di diligenza più mirato (verifica solo degli impatti negativi gravi).

Al fine di rispettare l’obbligo di due diligence, le imprese saranno tenute a integrare quest’ultima nelle loro policy aziendali, individuare gli effetti negativi reali o potenziali sui diritti umani e sull’ambiente secondo il principio della doppia materialità, prevenire o attenuare gli effetti potenziali, porre fine o ridurre al minimo gli effetti reali, istituire e mantenere una procedura di denuncia, monitorare l’efficacia delle policy e delle misure di due diligence e renderne conto pubblicamente.

Un ulteriore aspetto di interesse della direttiva è riferito alla responsabilità civile, che prevede che ciascuna società sia responsabile dei danni nel caso in cui, non avendo ottemperato agli obblighi di due diligence imposti dalla direttiva, si sia verificato un impatto negativo nella propria catena del valore che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell’entità mediante le misure adeguate previste dalla direttiva, anche se non avvenuto presso uno stato membro dell’UE.

La bozza della direttiva CSDD, proposta dalla Commissione UE il 23 febbraio 2022, è stata adottata dal Consiglio europeo il 1° dicembre 2022 ed è destinata ad essere approvata dal Parlamento europeo entro il primo semestre del 2023.

A cura di Jacopo Gonzi – Sustainability Manager Nexia Audirevi 

 

 

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