L’articolo 379 del Decreto Legislativo numero 14/2019, con la conversione in Legge del D.L. 118/2021 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), dopo alcune modifiche attuate nel corso degli ultimi anni, ha modificato l’attuale versione dell’articolo 2477 del codice civile riguardante la nomina dell’organo di controllo o del revisore.
La nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti nelle S.r.l. e nelle Società cooperative è prevista qualora le stesse si trovino in una di queste situazioni:
- sono tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- ovvero controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Inoltre, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al realizzarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di anche solo uno dei seguenti limiti:
- 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
- 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
- 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Resta, altresì, inalterato l’articolo 2477, comma 3, Codice Civile, secondo il quale l’obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Si rileva dunque che la nomina del revisore legale diverrà obbligatoria in sede di approvazione del Bilancio 2022.
Si precisa che, ai fini della verifica dei limiti dimensionali, assumeranno rilevanza i parametri relativi ai bilanci 2021 e 2022. Quindi, a seguito dell’approvazione del Bilancio 2022, potrebbe verificarsi l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.
A cura di Carmela Tatò – Supervisor Nexia Audirevi
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