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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – OIC 35, principio contabile per Enti del Terzo Settore

Il principio contabile 35 riguarda i bilanci degli Enti del Terzo Settore (ETS) società no-profit. Lo scopo del nuovo OIC è disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e relazione di missione degli ETS.

Il nuovo principio contiene diversi aspetti di rilevante interesse. Di seguito ne segnaliamo due tra i più significativi.

Il postulato di bilancio sulla continuità aziendale contenuto nell’OIC 11 ha subìto un adattamento riguardo ai bilanci ETS. In particolare il principio 35 specifica che l’organo di amministrazione, nel valutare la continuità aziendale, dovrà tenere conto dell’equilibrio economico-finanziario dell’Ente. Tale valutazione, può essere effettuata realizzando un budget che dimostri risorse sufficienti per svolgere l’attività e rispettare le obbligazioni assunte nei dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.

Un ulteriore aspetto riguarda le transazioni non sinallagmatiche da rilevare al fair value alla data di acquisizione, con particolare rilevo per le erogazioni vincolate, distinte in base a se il vincolo viene posto dall’organo amministrativo o dal donante. Nel primo caso, si rileva un accantonamento alle voci A9) “Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” o in E8) “Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” (quando le somme sono a copertura delle spese di supporto generale future) in contropartita alla voce di Patrimonio Netto Vincolato AII 2) “Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”.

Quando il vincolo è una “volontà” del donante, l’ETS rileva le attività in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) “Riserve vincolate destinate da terzi”.

Le suddette riserve sono rilasciate, in entrambi i casi, in contropartita alla voce A10) “Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” o in E9 “Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” in proporzione all’esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui la durata del vincolo non sia definita, per stimare detta proporzione, si fa riferimento all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta dall’ente (es. vita utile del bene).

Il nuovo OIC 35 si applica per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021. In prima applicazione risulta possibile non presentare il bilancio comparativo 2020 e, nel caso di applicazione prospettica (ai sensi dell’OIC 29), non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche intervenute nel 2021, se la stima risulta eccessivamente onerosa, dandone, comunque, informativa nella relazione di missione.

A cura di Carmela Tatò – Supervisor Nexia Audirevi

 

 

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