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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante

Come noto, il Decreto Semplificazioni 2022 introduce una deroga alla svalutazione dei titoli dell’attivo circolante a seguito dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari per l’esercizio 2022.

Questa deroga è destinata ai soli soggetti che adottano per la redazione dei loro bilanci i principi contabili nazionali, restando quindi preclusa l’applicazione a chi utilizza, invece, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

La deroga consiste nella possibilità di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, quindi non desinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale, in base al loro valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché al minore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fa eccezione però il caso in cui le perdite abbiano carattere durevole. Sostanzialmente, il principio adottato per la valutazione dei titoli immobilizzati a seguito dell’applicazione di detta deroga si estende anche ai titoli iscritti nell’attivo circolante.

Ricordiamo che l’applicazione di detta deroga è una mera facoltà e l’obiettivo è quello di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di mercato (quando questo è inferiore al valore di costo). Di detta applicazione ne dovrà essere fornita informativa in nota integrativa specificando le ragioni, gli effetti economici e patrimoniali.

Infine, in sede di destinazione del risultato la Società sarà tenuta ad accantonare in apposita riserva indisponibile un ammontare di utile pari al valore, al netto dell’onere fiscale, del beneficio derivante dall’applicazione della deroga in parola.

Il revisore o la società di revisione incaricata di esprimersi sul bilancio dovrà valutare la significatività della deroga, dei suoi effetti e la completezza dell’informativa di bilancio, valutando la necessità di inserire un paragrafo d’enfasi (richiamo di informativa) con un rimando diretto a dove è fornita l’informativa. La mancanza di informativa o una sua non completezza potrebbe portare il revisore ad esprimere un giudizio con modifica o un giudizio avverso nei casi di pervasività della carenza riscontrata.

A cura di Davide Borsani – Partner Nexia Audirevi

 

 

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