- Quando? Per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
- In cosa consiste? Possibilità di allineare i valori contabili del magazzino a quelli reali.
- A chi è rivolta? OIC adopters.
- Come? (i) Rilevare gli effetti in contabilità, (ii) indicare l’opzione di regolarizzazione nelle dichiarazioni dei redditi ed (iii) effettuare il versamento delle imposte dovute.
Premessa
Le rimanenze di magazzino sono una posta di bilancio che può prestarsi ad errori di valutazione e/o politiche di bilancio, può quindi accadere che il valore delle rimanenze iscritto in bilancio non corrisponda con l’effettivo valore delle merci, prodotti finiti, materie prime, sussidiarie, semilavorati in magazzino. Una novità importante introdotta dalla Legge di Bilancio dell’anno 2024 è la possibilità di procedere a adeguare le esistenze iniziali di beni in magazzino. Tale aspetto riguarda le sole società che applicano i principi contabili nazionali, di conseguenza tale facoltà non viene concessa alle realtà che redigono i loro bilanci d’esercizio e/o consolidati sulla base dei principi contabili internazionali (no IAS-IFRS adopters).
Step per l’adeguamento
L’adeguamento è ammesso solo nel periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, può essere effettuato mediante (i) l’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori (superiori a quelli effettivi) o con (ii) l’iscrizione delle quantità di esistenze iniziali che in passato non erano state rilevate. Non è consentita l’iscrizione di maggiori valori di beni già presenti in contabilità in quanto l’operazione andrebbe a configurarsi come un’operazione di rivalutazione.
In caso di (i) eliminazione di esistenze iniziali dovrà essere versata l’IVA e l’imposta sostitutiva, nel caso in cui sia necessario un (ii) incremento delle rimanenze, è dovuta solo l’imposta sostitutiva ma non è richiesto il versamento dell’IVA. L’adeguamento verrà effettuato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
Gli aspetti contabili dell’adeguamento
La rettifica di valore delle rimanenze sarà rilevata nel bilancio al 31 dicembre 2023, nel caso di soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Le procedure da seguire sono contenute nel principio contabile OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, vanno in primo luogo distinti gli errori rilevanti, in quanto in grado di influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori possono assumere in base al bilancio, da quelli non rilevanti.
Nel caso di errore rilevante, la correzione va rilevata nel saldo di apertura del patrimonio netto, imputando la rettifica agli utili portati a nuovo. In caso eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori, il patrimonio netto verrà ridotto, movimentando in contropartita il conto dell’attivo dedicato alle rimanenze.
Invece, se l’errore può essere considerato non rilevante, la correzione deve essere rilevata nel conto economico, iscrivendo una sopravvenienza passiva da accogliere nella voce B.14 “Oneri diversi di gestione” del conto economico, sempre in contropartita al conto patrimoniale delle rimanenze che risulterà diminuito.
Invece, nel caso di iscrizione di maggiori quantità di beni che erano fisicamente presenti alla fine del periodo d’imposta precedente a quello in cui si svolge la regolarizzazione, occorrerà effettuare l’adeguamento delle esistenze iniziali alle quantità effettivamente presenti al 1°gennaio 2023 e conseguentemente occorrerà rilevare: in caso di errore rilevante un incremento della riserva di utili (voci A.VI o A.VIII) del patrimonio netto, mentre in caso di errore non rilevante, una sopravvenienza attiva da registrare nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi” del conto economico. In entrambe le due casistiche appena descritte la contropartita è sempre un incremento del conto patrimoniale imputabile alle rimanenze.
Nel caso di errori (rilevanti e non), il redattore del bilancio dovrà fornire un’adeguata informativa in Nota Integrativa.
Considerazioni finali
L’aspetto che rende appetibile la sanatoria delle rimanenze di magazzino è che nessuna sanzione è prevista per chi ne aderisce, non solo nell’ambito amministrativo e tributario, ma anche in materia civilistica e penale. Diversamente, una differente interpretazione renderebbe l’adeguamento delle giacenze di magazzino una misura poco appetibile.
A cura di Eleonora Trovati – Controllo Qualità Nexia Audirevi