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“Decreto Cura Italia” a sostegno dell’economia

 Adempimenti fiscali, contributivi e tributari

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) relativi all’imposta sul valore aggiunto; c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Lavoratori indipendenti
 
Ai lavoratori autonomi, liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, sarà riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo secondo gli articoli da 27, 28 e 29 del Decreto-legge.
La medesima indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Datori di lavoro e cassa integrazione

Chi decide di ridurre o sospendere l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Presvise inoltre deroghe
ai limiti dettati dalla normativa vigente escludendo, ad esempio, il versamento del contributo addizionale e stabiliti termini semplificati in via telematica per la presentazione della domanda, che dovrà avvenire non oltre il 4 del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione.
L’articolo 22 del Decreto-legge prevede che le Regioni e Province autonome, possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

PMI

Secondo l’articolo 56 del Decreto-legge, per micro e piccole medie imprese, è prevista una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020;
nello specifico, è possibile beneficiare di tale agevolazione, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore.
L’art. 57 D.l. consente  i. alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza; ii. a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; iii. allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con un reddito non superiore ai 40mila euro all’anno e che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro, è previsto un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020.
Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria, è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile.

Sostegno finanziario alle imprese 
 
L’articolo 55 del Decreto-legge è volto ad incentivare la cessione di crediti deteriorati, sia di natura commerciale che di finanziamento, delle imprese introducendo la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (cd. “DTA”) riferite a perdite fiscali ed ACE, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.
La trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio e avviene alla data della cessione dei crediti, con la conseguenza che il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data di cessione dei crediti. Tali crediti  crediti vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Licenziamenti 

Stop ai licenziamenti per due mesi.
L’articolo 46 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. E’ previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. (crollo ordini, chiusura di un reparto per casi di contagio,…).

Imprese turistico-alberghiere

Già precedentemente sospesi fino al 30 aprile 2020, dall’art. 8 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, siano del pari sospesi anche per un insieme normativamente individuato di soggetti che rientrano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza e cioè i settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza.
Misure di sospensione più ampie sono invece previste per i soggetti che ricadono nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica. Al riguardo, l’art. 61 del Decreto-legge dispone che: i. i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (non anche le ritenute sul reddito di lavoro autonomo) ii. gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
E’ prevista inoltre la sospensione, per detti soggetti, dei termini di versamento dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

Botteghe e negozi

L’articolo 62 prevede l’attribuzione, ai soggetti esercenti attività d’impresa, di un credito d’imposta, in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione dagli stessi sostenuto per il mese di marzo 2020 in relazione ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Tale agevolazione non trova applicazione alle attività che sono state individuate come essenziali dal DPCM 11 marzo 2020, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 241/97. Ai sensi dell’art. 98 del Decreto-legge, limitatamente al 2020, il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell’editoria si applicherà nella misura unica del 30%; scompare dunque il criterio incrementale. La comunicazione telematica in scadenza il 31 marzo 2020 è prorogata al 30 settembre 2020.

Ratei, mutui e riscossioni

Sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà senza necessità di presentare l’Isee. La sospensione è prevista anche per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.
L’articolo. 68 del Decreto-legge prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Assemblee di società e bilanci

Al fine di a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
In particolare, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, c. 2, cod. civ. (che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) e dall’art. 2478-bis, del codice civile (che tra, l’altro, fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte e società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Congedi

Congedi speciali pari al 50% della retribuzione o voucher di 600 euro babysitter per i lavoratori, dipendenti o autonomi, con figli sotto i 12 anni a casa da scuola. Nessun limite di età in caso di figli disabili.
Congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni. Entrambi i genitori posso fruire del congedo  alternativamente, per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.
In ogni caso i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, hanno la facoltà di astenersi dall’attività lavorativa per il periodo di sospensione delle attività scolastiche, con divieto, per il datore di lavoro, di licenziamento.

Terzo settore

Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle 18 disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Per quanto attiene ai termini di approvazione dei bilanci, per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

L. 104

Chi assiste persone disabili potrà chiedere fino a 24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi. I permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumati di 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di aprile.
ai sensi dell’articolo 26, per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Contributi INPS

L’articolo 37 del Decreto-legge rinvia il pagamento dei contributi Inps per il lavoro domestico in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio, al 10 giugno al netto di sanzioni e interessi,  in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.