Con il Decreto Legislativo 117/2017, noto come Codice del Terzo Settore, l’Italia ha introdotto una riforma volta a strutturare e rendere più trasparente il mondo non profit.
Tra le principali innovazioni vi è la creazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che racchiude tutti gli enti aventi scopo sociale, civico e di utilità pubblica. Tale registro
Il Codice ha inoltre introdotto l’obbligo di nomina di un organo di controllo per gli enti che superano determinati limiti economici per due esercizi consecutivi: attivo patrimoniale di 150.000 euro, ricavi oltre i 300.000 euro e più di sette dipendenti medi annuali. Per le fondazioni ETS, tale obbligo è sempre presente. La Legge 104/2024 ha aumentato i limiti, rendendo la nomina obbligatoria in un contesto di crescente attenzione alla trasparenza. Inoltre, il codice ha inserito l’obbligo del revisore legale o di una società di revisione legale per gli enti che superano ulteriori limiti individuati in: attivo pari a 1,5 milioni, ricavi pari a 3 milioni e dipendenti pari a 20.
Per garantire una vigilanza imparziale, l’organo di controllo deve includere membri qualificati e indipendenti, almeno uno dei quali deve essere un commercialista, avvocato, consulente del lavoro, professore universitario in materie economiche o revisore legale. L’indipendenza, sia di fatto che formale, rappresenta una garanzia fondamentale di obiettività.
La revisione contabile deve seguire i principi internazionali ISA Italia per assicurare che il bilancio degli enti non presenti errori significativi. Il revisore deve pianificare il lavoro in modo accurato, valutando rischi e obiettivi operativi, e verificare anche la Relazione di Missione, che riassume l’attività e le finalità dell’ente. Questo documento, che affianca il bilancio, è una componente essenziale per la trasparenza, poiché descrive l’andamento economico e finanziario dell’ente non profit.
Un’importante innovazione della riforma è il principio contabile OIC 35, che disciplina la redazione del bilancio per gli ETS non commerciali. Questo principio, operativo dal 2021, richiede la predisposizione dello Stato patrimoniale, del Rendiconto gestionale e della Relazione di Missione, valorizzando le peculiarità non profit di queste organizzazioni. L’OIC 35 fa riferimento alla continuità aziendale non come mantenimento della redditività, ma come capacità di assicurare un equilibrio economico-finanziario per almeno 12 mesi, indispensabile per la sopravvivenza dell’ente.
La Legge 104/2024 ha stabilito nuove disposizioni per il bilancio e il rendiconto per cassa: gli enti con entrate inferiori a 300.000 euro e privi di personalità giuridica possono usare il rendiconto per cassa ordinario, mentre quelli con entrate inferiori a 60.000 euro possono redigere un rendiconto semplificato in forma aggregata. Inoltre, i nuovi termini di deposito prevedono che gli ETS non commerciali debbano depositare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e gli ETS commerciali entro 60 giorni dalla sua approvazione.
Questa riforma rappresenta un passo significativo per migliorare la gestione degli enti del Terzo Settore, valorizzando il loro ruolo sociale. Grazie al RUNTS, all’adozione dell’OIC 35 e agli obblighi di revisione, il legislatore ha voluto rafforzare la trasparenza e l’affidabilità, rendendo il Terzo Settore un protagonista essenziale nella promozione del bene comune.
Con riferimento alla revisione legale, la stessa è svolta nel rispetto dei principi di revisione ISA Italia. La relazione del revisore legale comprende anche il giudizio di coerenza con il bilancio della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi (art. 14, c. 2 lett. e), D.Lgs. n. 39/2010).
A tal fine, sono state pertanto apportate modifiche agli ISA Italia per includere, nel loro ambito di applicazione, anche la revisione legale degli ETS, con i seguenti accorgimenti:
– quando nei principi si richiama l’“impresa” o la “società” s’intende fare riferimento anche agli ETS;
– quando si richiamano gli “amministratori” s’intende fare riferimento anche agli organi di amministrazione degli ETS.
– all’interno del Principio di Revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 è stato inserito uno specifico esempio di relazione di revisione per un ETS: Esempio: “Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione – Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Ente del terzo settore”.
A cura di Giovanna Barilà e Paolo Giovanni Gatti– Partner Nexia Audirevi Audit & Assurance
