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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Ammortamento in 50 anni per marchi e avviamenti rivalutati

L’art. 1, comma 622 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), modifica l’art. 110 del D.L. 104/2020 (“Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020”), aggiungendo due nuovi commi.

In primis, nel nuovo comma 8-ter si dispone che “la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo”.

Pertanto, il maggior valore attribuito ai marchi e all’avviamento – a fronte della rivalutazione o riallineamento disciplinati dall’articolo – determina un “aumento” del periodo di ammortamento fiscale che sale a 50 anni e quindi fino al 2070.

Tale prolungamento ha portato le Società, che hanno rivalutato marchi, o riallineato avviamenti in base al decreto Agosto, ad interrogarsi sull’opportunità di adottare, o meno, una delle chance offerte per evitare il prolungamento fino al 2070 del periodo di deducibilità fiscale.

Il legislatore al comma 8-quater ha previsto, infatti, la possibilità per i contribuenti di continuare a dedurre le quote in 18 anni, previo versamento di un’imposta sostitutiva nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo. Il citato comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR, prevede un’imposta sostitutiva che si determina applicando le seguenti aliquote previste per scaglioni (12% sulla parte dei maggiori valori assoggettati a tassazione entro i 5 milioni di euro; 14% sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte superiore a 10 milioni di euro). Pertanto, nel caso in cui si procedesse con tale scelta, si dovrà versare un’imposta sostitutiva rispettivamente pari al 9%, all’11% o al 13%.

Tale versamento deve essere effettuato in un massimo di due rate di pari importo di cui:

  • la prima scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
  • la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo”.

Quindi entro il 30/06/2022 la prima rata e 30/06/2023 per la seconda rata.

Vi è, infine, un’ultima possibilità per evitare l’ampliamento del periodo di ammortamento.

Infatti, l’art. 1, comma 624, L. 234/2021, prevede la facoltà – per i soggetti che hanno effettuato le rivalutazioni o il riallineamento e hanno versato l’imposta sostitutiva del 3% – “(…) di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110 e tale revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione.

Viene demandato comunque ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei termini e delle modalità.

A cura di Elisa Travagin – Senior Manager Nexia Audirevi

 

 

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