Italiano
Iscriviti ai corsi

Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Obbligo di green pass nei luoghi di lavoro

Con il Decreto-Legge n. 127/2021 (di seguito anche il “Decreto”), recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza epidemiologica, è stato esteso l’obbligo del green pass[1] nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Confindustria, con Nota del 21 settembre scorso, ha analizzato i contenuti del citato Decreto, fornendo utili raccomandazioni sugli aspetti maggiormente rilevanti per il settore privato, delineando alcune indicazioni operative sui principali punti della normativa, relativamente ai soggetti obbligati, ai casi di esenzione, all’apparato sanzionatorio, alle modalità di controllo e al trattamento dei dati personali.

In relazione al sistema sanzionatorio, si evidenzia che la violazione degli adempimenti in materia di green pass nei luoghi di lavoro privati, può determinare l’applicazione di sanzioni sia nei confronti del Datore di Lavoro che nei confronti del lavoratore. In particolare:

  • per il Datore di Lavoro, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa fino ad € 1.500, in caso di accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e presentazione di green pass; nonché fino ad € 1.000 in caso di mancato controllo del green pass, ovvero per mancata adozione delle misure organizzative richieste. Nell’ipotesi di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata ed è prevista altresì la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività, fino ad un massimo di 30 giorni.
  • nei confronti del lavoratore, invece, è stabilita la sospensione della retribuzione nel caso in cui sia trovato sprovvisto di green pass al momento dell’accesso nei luoghi di lavori o se, prima di accedere al perimetro aziendale, comunichi di esserne sprovvisto. Laddove il lavoratore accedesse comunque al luogo di lavoro, potrà incorrere in una sanzione amministrativa fino ad € 1.500, oltre ad eventuali sanzioni disciplinari, secondo quanto statuito dal CCNL applicabile.

Le nuove disposizioni normative si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, anche di formazione o di volontariato, all’interno del perimetro aziendale, inclusi eventuali fornitori e consulenti. La norma afferma che la verifica del green pass in caso di svolgimento di attività presso terzi (o di terzi presso il Datore di Lavoro) debba essere svolta sia dal terzo, sia dal Datore di Lavoro.

Il Decreto pone pertanto nuovi obblighi in capo ai Datori di Lavoro: non solo l’obbligo di verificare il possesso del green pass da parte dei lavoratori, ma anche l’obbligo, sanzionato in via amministrativa, di definire, entro il prossimo 15 ottobre, le modalità organizzative per lo svolgimento di tali controlli. In assenza di indicazioni specifiche della normativa, Confindustria raccomanda ai Datori di Lavoro di definire modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, specificando gli strumenti adottati e i soggetti addetti ai controlli.

I controlli dovranno essere effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso ai luoghi di lavoro ed eccezionalmente, anche a campione. Secondo Confindustria, “un controllo diffuso all’ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali, mentre una verifica randomica durante l’attività non consente di assicurare né che in azienda non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus”. Con specifico riferimento ai controlli a campione, la Nota di Confindustria stabilisce che tale disposizione “non sembra pienamente coerente né con l’obbligo generalizzato e sanzionato di possesso del green pass, né con la logica sostanziale e prevenzionale di impedire a chiunque sia privo di certificato di fare ingresso in azienda”.

Si ricorda infine che, secondo le disposizioni del Decreto, la verifica del green pass deve avvenire mediante scansione del QR Code e senza raccogliere/registrare alcuna informazione inerente alla certificazione, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy. Tuttavia, in un’ottica organizzativa, Confindustria propone “di richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse […], se non sarà in possesso della certificazione richiesta per l’accesso ai luoghi di lavoro” o analogamente, “di chiedere ai lavoratori di comunicare preventivamente, sempre con riferimento a uno specifico periodo di interesse, se saranno in possesso di un green pass (ovvero di una certificazione di esenzione) da controllare all’occorrenza”.

In conclusione, il mancato adeguamento ai nuovi obblighi previsti dalla normativa potrebbe incidere pregiudizievolmente sulla corretta gestione dell’attività imprenditoriale, fino alla impossibilità per l’azienda di far fronte ai propri obblighi contrattuali, in considerazione sia delle difficoltà di organizzazione del personale, sia dell’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività.

 

[1] Si ricorda che il green pass è rilasciato a seguito di: i) certificato amministrativo di avvenuta vaccinazione oggi anche con una dose; ii) certificato di avvenuto contagio e guarigione da COVID-19; iii) esito medico-sanitario di tampone molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti ex art. 9 D.L. 52/2021 conv. dalla L.87/2021).

 

English Version

 

Antonio Cocco

 

Leggi l’articolo di Antonio Cocco (20-21)

 

Audirevi TALKS (About Economy) – “Sostenibilità e creazione di Valore condiviso: nuovi modelli di misurazione e reporting”