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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – SOS: I nuovi indicatori di anomalia

Lo scorso 12 maggio 2023 la Uif ha emanato i “nuovi” indicatori di anomalia al fine di agevolare i destinatari nell’individuazione delle operazioni sospette.
Gli indicatori sono il frutto dell’esperienza concreta dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che, insieme agli schemi di comportamento anomali, rappresentano lo sforzo di sintesi delle segnalazioni raccolte negli anni dalla UIF e poi portati all’attenzione degli organi investigativi.
La platea di destinatari degli obblighi di segnalazione, fino ad ora abituata all’utilizzo degli indicatori di anomalia distinti per categorie di destinatari, si trova ora di fronte ad un testo unitario in cui sono stati compendiati, aggiornati ed inseriti nuovi indicatori.

Nel provvedimento sono stati individuati 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento, più precisamente ben 400 sub-indici.
I “nuovi” indicatori dovranno essere utilizzati nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024, ma è già ora di attrezzarsi.

Con l’obiettivo di guidare i soggetti obbligati nell’individuazione degli elementi informativi essenziali per la configurazione e la rappresentazione delle operazioni sospette, nel documento la UIF fornisce infatti alcune indicazioni operative:

  • I destinatari devono selezionare preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta. A titolo di collaborazione, la UIF evidenzia che gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso;
  • Una volta identificati gli indicatori applicabili, i destinatari selezionano altresì i relativi sub-indici rilevanti alla luce della concreta attività svolta;
  • Nel considerare i sub-indici selezionati in quanto rilevanti, i destinatari tengono presente che i riferimenti, contenuti nell’indicatore, a circostanze oggettive (quali la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell’operazione) ovvero soggettive (quali la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici;
  • I destinatari considerano che le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l’operatività o da altri ragionevoli motivi. Inoltre le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

Occorre procedere per tempo, attrezzandosi adeguatamente all’utilizzo degli indicatori.
In questo esercizio di selezione, secondo le previsioni previste dall’articolo 5 del Provvedimento, sarà possibile per i destinatari indicati nell’articolo 3, commi 2, 3 e 8, del decreto antiriciclaggio, tenuto conto della natura dell’attività svolta e delle proprie dimensioni, avvalersi di procedure, anche informatiche, di selezione delle operatività anomale, basate su parametri quantitativi, quali l’importo o la frequenza delle operazioni e la provenienza o destinazione dei flussi, e qualitativi, quali la tipologia o le modalità di utilizzazione dei servizi e le caratteristiche dei soggetti coinvolti.
Anche i destinatari diversi da quelli indicati nel comma precedente, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell’attività svolta e delle proprie dimensioni, valuteranno l’opportunità di avvalersi di analoghe procedure, anche informatiche, se ritenute di ausilio ai fini della collaborazione attiva.
Gli organismi di autoregolamentazione, nell’ambito del ruolo svolto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio per promuovere l’osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto, possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta.

Da ultimo, la UIF ha pubblicato una “Tavola di Raccordo” tra gli indicatori e sub-indici del 12 maggio 2023 e i precedenti provvedimenti recanti indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomali e altre comunicazioni della UIF, volta ad agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione degli elementi di novità contenuti nell’allegato al Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, facendo attenzione nel rilevare le corrispondenze che spesso le nuove previsioni non sono perfettamente coincidenti con i testi dei precedenti richiamati, perché arricchite da specificazioni e aggiornamenti sotto il profilo soggettivo e oggettivo; ne deriva che i nuovi testi dovranno essere in ogni caso attentamente esaminati.

L’adempimento dell’obbligo segnaletico richiede un notevole sforzo ai destinatari in termini di risorse e di “cultura”.
In questo ruolo collaborativo, basandosi sui dati e informazioni acquisiti attraverso gli obblighi di adeguata verifica della clientela (identificazione del cliente, valutazione del rischio della sua operatività e monitoraggio continuo c.d. collaborazione passiva), i soggetti obbligati sono adeguatamente attrezzati per individuare e valutare tempestivamente ogni operazione sospetta rilevata nel corso dell’ordinario svolgimento dell’incarico professionale (c.d. collaborazione attiva).

Gli indicatori restano uno strumento fondamentale, utile ed esemplificativo, destinato ad essere di continuo aggiornato e sarà necessario acquisire familiarità e confidenza con i nuovi indicatori e sub-indici.

Resta fermo e la Uif lo ribadisce ancora più di prima, la natura esemplificativa degli indicatori: i destinatari restano obbligati ad ampliare il novero delle anomalie da considerare, in relazione alla concreta attività svolta e alla sua evoluzione nel tempo, così come sarà sempre possibile valutare la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori e nei sub-indici sarà altrimenti giustificabile.

 

Consulta qui:

https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Provvedimento_della_UIF_del_12_maggio_2023_e_allegato.pdf

https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Tavola-di-raccordo.pdf

 

A cura di  Alessandra Rocca – Associate Nexia Audirevi

 

 

 

 

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