Come in ogni esercizio, anche il bilancio chiuso per l’esercizio 2022 comporta una serie di accortezze che il revisore è chiamato ad analizzare, sin dalla fase delle verifiche contabili periodiche, inclusa soprattutto quella dell’ultimo trimestre 2022 durante la quale avviene la fase di chiusura di alcune poste contabili. Altri aspetti invece, come ad esempio: la sospensione degli ammortamenti; i riflessi della mancata valutazione dei titoli; la sterilizzazione delle perdite e, infine, le considerazioni sulla continuità aziendale, devono essere approfonditi, in prima battuta dialogando con la società, valutando gli impatti delle scelte sul bilancio 2022, e poi leggendo attentamente il progetto di bilancio, più specificatamente, la nota integrativa, la quale gioca un ruolo fondamentale.
Di seguito, si riportano alcune indicazioni da riportare nella nota integrativa con riferimento alle deroghe concesse per il bilancio chiuso al 31.12.2022.
Il decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha rinnovato la possibilità di sospendere gli ammortamenti anche nei bilanci 2022. Le imprese che intendano avvalersi di tale previsione devono dare conto in nota integrativa delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Più in dettaglio, la società deve indicare:
- su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga;
- l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.
Dalle informazioni inserite in nota deve emergere la coerenza tra la scelta delle immobilizzazioni per le quali sospendere gli ammortamenti (e della misura di tale sospensione) e le motivazioni che hanno indotto la società ad avvalersi della deroga.
Un altro paragrafo che potrebbe essere necessario inserire in nota integrativa riguarda la deroga relativa alla possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante (introdotta dall’articolo 45, commi 3-octies, 3-novies e 3-decies del Dl 73/2022, convertito con legge 122/2022), nonostante il valore desumibile dall’andamento di mercato sia inferiore a quello a cui sono iscritti in bilancio, a condizione che la perdita di valore non sia di natura durevole. In tal caso, bisogna fornire informazioni in nota integrativa circa le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga e la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato, nonché le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.
Inoltre, un’altra previsione “in deroga” concessa dal legislatore in occasione della crisi pandemica e ora estesa anche alle perdite 2022 dal decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 9) si riferisce alla possibilità di sterilizzare le perdite ai fini del computo della riduzione del capitale, in base a quanto previsto dagli articoli del Codice civile in materia, rinviando la decisione circa l’assunzione degli opportuni provvedimenti all’assemblea che approverà il bilancio 2027. In quest’ultimo caso, il quadro informativo da fornire è più articolato, pertanto si dovrà indicare nella nota integrativa in appositi prospetti, la loro origine nonché le movimentazioni intervenute nell’esercizio, in modo tale da far emergere informazioni il più possibile precise e dettagliate e soprattutto che riguardi problematiche che non facciano supporre il venir meno della continuità.
In conclusione, l’informativa di cui sopra, da fornire in nota integrativa, sarà necessariamente attenzionata dal revisore, nell’ambito delle proprie procedure di controllo di final, avvalendosi eventualmente del principio di revisione Isa Italia n. 705 (Modifiche al giudizio nella relazione indipendente) per l’emissione del giudizio indipendente di revisione al bilancio, qualora emergano errori o carenze di informative che possano far ritenere sulla base degli elementi probativi raccolti, che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio.
A cura di Martino Cito – Partner Nexia Audirevi
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