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Audirevi TALKS (About Economy) – “Deroga alla continuità aziendale – impatti sulla relazione di revisione”

L’articolo 38-quater della Legge n. 77 al comma 2 prevede che “Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione aziendale può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Ovviamente in assenza di queste premesse la società non può avvalersi di questa deroga.

Vengono confermate tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire in nota integrativa e in relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi.

La società che si avvale della deroga alla continuità, deve fornire informazioni nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile. In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società deve illustrare in nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Appare fondamentale sottolineare che l’avverbio “almeno” deve essere interpretato nella logica che il redattore del bilancio deve traguardare sicuramente, attraverso un piano prospettico, i 12 mesi ma deve tenere, altresì, in considerazione anche gli impegni già sottoscritti alla chiusura dell’esercizio ma con scadenze successive che impatteranno i bilanci prospettici; inoltre in nota integrativa devono essere rappresentate tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Nel mese di marzo 2021, Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n. 240 dove vengono fornite linee guida per la redazione della relazione di revisione nei casi di attivazione della deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale prevista dall’art. 38-quater del DL 34/2020. A tal proposito il revisore, nell’espletamento del suo incarico, potrebbe trovarsi di fronte ad una serie di circostanze, quali:
– la scelta fatta dagli amministratori di avvalersi della deroga avendo valutato che nell’esercizio precedente la valutazione delle voci fosse stata effettuata nella prospettiva di continuità, in applicazione del paragrafo 21 e/o 22 dell’OIC 11 nonché dell’art. 7 del decreto “liquidità”;
– l’aggiornamento della valutazione, da parte degli amministratori, circa l’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale, attraverso l’analisi di indicatori di continuità, quali ad esempio analisi del cash flow, del livello di patrimonializzazione e degli EBITDA prospettici,…

Con riferimento alle circostanze sopra esaminate, il documento Assirevi fornisce degli esempi di relazione di revisione dei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale da parte delle Associate.

In particolare, viene illustrato che la relazione di revisione dovrà contenere un paragrafo specifico (solitamente all’altezza del paragrafo di enfasi), che farà riferimento alla deroga illustrata in nota integrativa.

Viene, inoltre, previsto un paragrafo relativo agli “Altri aspetti” che deve contenere e rimandare alle attività ed alle informazioni che gli amministratori hanno illustrato in nota Integrativa circa la valutazione sulla continuità aziendale, così come richiesto dal paragrafo 10 del documento interpretativo n. 8 dell’OIC.

Viene, infine, illustrato l’esempio di giudizio con rilievi in caso di carenze riscontrate nell’informativa, quando l’informativa risulta carente e/o priva di tutte le informazioni rilevanti relativamente alle significative incertezze sulla capacità dell’azienda di operare in continuità per un periodo di almeno dodici mesi; conseguentemente la nota integrativa non include la valutazione degli Amministratori in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale come invece richiesto dal già citato paragrafo 10.

 

Paolo Gatti

 

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