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Audirevi TALKS (About Economy) – “Frode: le responsabilità del revisore ”

Il 3 agosto 2020 sono stati adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato i seguenti 22 nuovi principi di revisione ISA Italia elaborati da CNDCEC, Assirevi e INRL in collaborazione con Consob e MEF: 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 240, n. 250, n. 260, n. 265, n. 300, n. 315, n. 320, n. 330, n. 402, n. 450, n. 500, n. 540, n. 550, n. 580, n. 610, 700, n. 701, n. 705, in vigore per le revisioni dei bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2020. L’aggiornamento è stato fatto per allineare la tecnica professionale italiana agli standard internazionali.

In particolare, l’ISA Italia 240 definisce le responsabilità del revisore contabile con riferimento alle frodi individuate nell’ambito dello svolgimento delle procedure di revisione.

Lo stesso descrive le caratteristiche delle diverse tipologie di frode, prescrive la modalità di esecuzione della revisione e chiarisce le responsabilità del revisore e definisce che gli errori nella redazione del bilancio possono derivare sia da frodi sia da comportamenti o eventi non intenzionali e ciò che li differenzia è la volontarietà o meno della commissione dell’errore.

Per il revisore sono rilevanti due tipologie di errori intenzionali (frodi):

  1. errori derivanti da una falsa informativa finanziaria
  2. errori derivanti da appropriazioni illecite di beni ed attività dell’impresa.

Il nuovo ISA 240 prevede le seguenti principali variazioni, rispetto alla versione precedente:

  1. Viene chiarito che l’obbligo di comunicazione alla direzione o alla governance della frode viene meno in caso leggi lo vietino espressamente (ad esempio in materia di antiriciclaggio) e visto che gli aspetti da considerare possono essere complessi il revisore può acquisire un parere legale;
  2. Nel caso di EIP e di ESRI viene previsto che qualora il revisore sospetti che possano verificarsi o si siano verificate irregolarità, frodi incluse, ne informa la società invitandolo a svolgere accertamenti sulla questione, nonché ad adottare le misure per porre rimedio alle suddette irregolarità ed evitare che le stesse si ripetano in futuro. Nel caso in cui la società non adempia, il revisore informa le autorità responsabili di esaminare tali irregolarità;
  3. Viene chiarito che la frode o la sospetta frode possa essere ricondotta anche alla falsa informativa finanziaria omettendo, occultando, ovvero predisponendo in modo errato l’informativa richiesta dal quadro normativo di riferimento, o l’informativa necessaria per fornire una corretta rappresentazione dei fatti di gestione;
  4. Viene suggerita l’utilità nel corso della discussione tra i membri del team di revisione di includere aspetti quali lo scambio di idee sulle aree di bilancio potenzialmente esposte ad errori significativi dovuti a frodi;
  5. Le risposte di revisione ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi in caso di stime contabili possono richiede un riesame retrospettivo che viene effettuato come procedura di valutazione del rischio al fine di acquisire informazioni riguardo l’efficacia del processo adottato precedentemente dalla direzione per l’effettuazione delle stime;
  6. Viene infine esemplificato il fattore di rischio connesso ad errori derivanti da una falsa informativa finanziaria quando il controllo interno è carente a causa di alti tassi di rotazione del personale o utilizzo di personale non adeguato in contabilità, nei sistemi informativi o nell’attività della funzione di revisione interna;

 

Davide Borsani