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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Superbonus 110%: novità e chiarimenti

Il Superbonus 110% permette di realizzare interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti (Ecobonus) e per la messa in sicurezza dal rischio sismico (Sismabonus). Si tratta di un incentivo introdotto dalDecreto Rilancio” che consente ai beneficiari di effettuare lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico senza sostenere alcun tipo di costo, potendo contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi.

Per poterne usufruire, i lavori devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche e, se non possibile, di una sola ma la più alta raggiungibile. L’aumento delle classi energetiche deve essere certificato da un Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato che ha una validità temporale di dieci anni.

Rispetto alla prima versione del bonus vi sono state numerose novità introdotte nel 2022. Infatti, nato con il “Decreto rilancio” e variato dal “Decreto semplificazioni”, il superbonus 110%, è stato modificato ulteriormente dalla legge di bilancio 2022 che ha introdotto una proroga differenziata per i condomini e le ville unifamiliari, senza dimenticare le ultime integrazioni introdotte dal decreto antifrode, dal decreto sostegni ter e dal decreto aiuti.

La novità più importante è sicuramente la proroga, differenziata per tipologia di abitazione, introdotta nella legge di bilancio 2022:

• per i condomìni e gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari, il Superbonus è stato prorogato sino al 2025 ma con un’aliquota decrescente pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
• per gli immobili di cooperative ed ex IACP la scadenza è il 31 dicembre 2023 purché entro il 30 giugno 2023 sia stato completato almeno il 60% dei lavori;
• per le abitazioni unifamiliari e per le villette, il Superbonus è stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 senza più vincolo legato al tetto Isee di 25mila euro, ma con il vincolo del raggiungimento del 30% dei lavori al 30 giugno 2022. Quest’ultimo termine è stato ulteriormente prorogato grazie al “Decreto Aiuti”, che ha spostato al 30 settembre 2022 la scadenza per raggiungere il SAL minimo del 30 per cento dei lavori. Ed inoltre, per il calcolo dei lavori effettuati alla data del 30 settembre si considererà l’intervento complessivo, e quindi non solo i lavori inclusi nel superbonus.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato, inoltre, anche lo sconto in fattura e la cessione del credito per il superbonus 110 fino al 31 dicembre 2025, mentre per gli altri bonus fino al 31 dicembre 2024. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha disposto un nuovo modello con le relative istruzioni da seguire.

Un ulteriore importante novità è stata sicuramente l’approvazione del “Decreto antifrode” (in vigore da novembre 2021) necessario per inibire le frodi nell’ambito del superbonus 110 e degli altri bonus edilizi. Nello specifico veniva esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attestava l’esistenza dei requisiti che davano diritto alla detrazione d’imposta, compresa la congruità dei prezzi, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto. L’Agenzia delle Entrate può, tuttavia, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, sospendere l’efficacia delle comunicazioni delle cessioni per un periodo non superiore a trenta giorni.

La manovra 2022 ha previsto, però, che non si applichino le misure previste dal decreto antifrode agli interventi classificati come “attività di edilizia libera” (ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia libera del D.M 2 marzo 2018 e della normativa regionale) e per gli interventi di importo complessivo non superiore ai 10.000 euro. In questo modo non ci sarà l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione delle spese nel caso si scelga l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Tra le novità, inoltre, inserite nel secondo passaggio in Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2022, c’è una nuova modifica in materia di cessione del credito. Quest’ultima, infatti, era stata inizialmente limitata a tre volte dal decreto sostegni ter. Ma grazie al “Decreto bollette”, era stata introdotta la possibilità di una quarta cessione del credito, ma solo per i correntisti della banca cessionaria (e non con la responsabilità in solido della banca, come inizialmente formulato). Tuttavia, con la recente introduzione del “Decreto Aiuti”, le banche potranno sempre cedere le somme acquistate in favore di clienti professionali privati e non solo in sede di quarta cessione.

Infine, solo per le imprese e i titolari di partita IVA, il termine per comunicare i lavori della cessione del credito è stato posticipato al 15 ottobre 2022, mentre rimane invariato per gli altri il termine del 29 aprile. Le comunicazioni per la cessione del credito connesse alle spese del 2021 e alle rate restanti delle spese 2020, che sono state trasmesse dal 1° al 29 aprile, ma inizialmente scartate o che contenevano errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022.

A cura di Giacomo Natalizi – Supervisor Nexia Audirevi

 

 

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