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Audirevi TALKS (About Economy) – “Rivalutazione dei beni d’impresa D.Lgs. n.104/2020: riflessi contabili e fiscali”

Il decreto legislativo n. 104 del 14 agosto 2020, disciplina la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni possedute dalle imprese commerciali.

Nel caso di rivalutazione con riconoscimento solo civilistico, la norma permette di effettuare l’operazione a costo zero. Il trattamento contabile in questo caso è richiamato dal PC-OIC 25, in questa situazione si genererà una differenza temporanea tra maggiori valori civilistici e minori valori fiscali che porterà alla rilevazione di imposte differite. Negli esercizi successivi, le imposte differite saranno riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (ammortamento, cessione, svalutazione).

Nel caso di rivalutazione con riconoscimento anche fiscale, con effetti fiscali dal 2021, è dovuta un’imposta sostitutiva con aliquota ridotta al 3%, con possibilità di rateizzare in tre rate di pari importo. Gli effetti fiscali possono essere riassunti in:

  • maggiori deduzioni di ammortamenti;
  • incremento del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ex art. 102 c.6 del TUIR;
  • incremento dei valori da assumere nell’applicazione del test di comodo (per le società non operative) ex art. 30 L. 724/94.
  • minori plusvalenze in caso di cessione (a partire dal bilancio del 2024. È infatti previsto che in caso di cessione dei beni oggetto di rivalutazione le plusvalenze e/o minusvalenze vanno calcolate considerando i maggiori valori solo se la cessione è realizzata dal quarto esercizio successivo dalla rivalutazione).

Il saldo attivo della rivalutazione andrà imputato ad aumento del capitale sociale previa ulteriore delibera dell’assemblea in sede straordinaria; o in alternativa accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva può essere ridotta considerato quanto previsto dal secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile. Inoltre, in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile.

Nel caso di distribuzione ai soci, sarà soggetta a tassazione, essendo a tutti gli effetti una riserva in sospensione di imposta sarà possibile affrancare tale riserva con una imposta sostitutiva del 10%.

Il comma 6 del decreto-legge disciplina le modalità di versamento delle imposte sostitutive, le quali saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo, e possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Tra i pochi aspetti negativi della rivalutazione occorre tenere in considerazione che la rivalutazione in esame farà incrementare il valore dei beni immobilizzati dall’anno fiscale 2021, e produrrà negli anni a venire effetti diretti anche sul calcolo della media triennale del valore dei beni, con il rischio, qualora il valore dei ricavi non sia congruo, di essere assoggettati alla disciplina prevista per le società di comodo ai fini della determinazione dell’ammontare dei ricavi presunti del test di operatività secondo le disposizioni analitiche dell’articolo 30 della Legge 724/1994.

 

Salvatore Bologna

 

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